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Osservatorio – La normativa italiana per il digitale evolve con il “nuovo” Cad

A fine gennaio sono entrate in vigore le modifiche al Codice dell’amministrazione digitale, che introduce novità legislative in materia di documento informatico, firme elettroniche e conservazione. Un passo importante nel complesso percorso normativo che accompagna il passaggio del Paese dalla carta al digitale, ma che è ancora in cerca di stabilità

Pubblicato il 08 Lug 2011

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Il nuovo Codice dell’amministrazione digitale (CAD) è entrato, come è noto, in vigore il 25 gennaio 2011. Il CAD comporta alcune modifiche normative in un settore che, di per sé, è estremamente complesso. Certo il percorso legislativo non è semplice, per una molteplicità di ragioni. In primo luogo, per la complessità intrinseca della materia, che necessariamente coniuga profili giuridici ed aspetti tecnologici; inoltre, per l’inevitabile interazione – non sempre agevole – con la normativa dettata dall’Unione Europea, la quale come è noto, nel 1999 ha effettuato scelte di segno opposto rispetto a quelle effettuate dal legislatore italiano del 1997; ed infine, per la difficoltà a recepire nell’impianto sistematico del codice civile sulla forma e sulla prova i nuovi concetti di firma e di documento, i quali recano un nome che solo apparentemente è il medesimo, ma disciplinano realtà ontologicamente differenti. E probabilmente la più grave difficoltà è quella di ordine culturale: passare dalla carta al digitale, attribuendo anche a quest’ultimo valore giuridico.

Approfondiamo alcune fra le principali novità del Codice dell’amministrazione digitale.

LA FIRMA ELETTRONICA AVANZATA

La più importante è certamente quella che riguarda la firma elettronica avanzata. Il nuovo Codice dell’amministrazione digitale introduce, infatti, un nuovo, quarto, tipo di firma che può essere apposta con mezzi informatici: la firma elettronica avanzata. Si tratta di una firma elettronica con alcune caratteristiche di sicurezza. La definizione precisa è “un insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l’identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati”. Nella definizione di firma elettronica avan zata non si fa riferimento al certificato, né al dispositivo sicuro. Questi continuano a caratterizzare la firma elettronica qualificata e la firma digitale, non appena la definizione di quest’ultima verrà opportunamente integrata. I documenti informatici con firma elettronica avanzata, firma elettronica qualificata, firma digitale, hanno la medesima efficacia probatoria, quella prevista dall’art. 2702 del codice civile per la scrittura privata. Come nel Codice previgente, l’utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. Gli atti con firma elettronica digitale e qualificata possono integrare la forma scritta, anche nei casi previsti dall’art. 1350 c.c., 1° comma, nn. 1-12.

I problemi? Non si conosce a priori la sicurezza della firma elettronica avanzata. Le opportunità? Nuove possibilità di firme. Per esempio, la One Time Password utilizzata da alcune banche o la firma autografa apposta su tablet, verificate alcune proprietà ed alcune caratteristiche del sistema di firma e di gestione documentale adottati. Ciò che emerge chiaramente è che la firma elettronica avanzata richiede un sistema, tecnologico e contrattuale, che completi quegli aspetti che nella definizione della firma elettronica avanzata e pertanto nelle caratteristiche della medesima non sono presenti. In altri termini, mentre la firma digitale è autosufficiente, la firma elettronica avanzata richiede l’inserimento in una costruzione complessiva.

CONSERVAZIONE DIGITALE

Il Codice finalmente conferisce al responsabile della conservazione un ruolo anche con norme di rango primario, mentre prima il responsabile era riconosciuto nella sola delibera CNIPA. Inoltre, si prende atto implicitamente che la conservazione digitale è un processo complesso e articolato, del quale le norme disegnano solo la cornice. Il processo inizia con la produzione del documento informatico e deve essere definito, in tutte le sue fasi, con opportune procedure, dal soggetto interessato a conservare. Per la conformità del processo alle norme, dispone ora il Codice, potrà essere richiesta una certificazione specifica. Infine, si introduce la figura del conservatore accreditato, con un ampio rinvio alle norme sul certificatore.

COPIE E DUPLICATI

Si è parlato molto delle novità del CAD concernenti le copie e i duplicati. Sono state introdotte molte nuove disposizioni, ma soprattutto un nuovo sistema probatorio. Le nuove definizioni sono le seguenti.

La “copia informatica di documento analogico” identifica un file che ha lo stesso contenuto del documento analogico da cui è tratto. La “copia per immagine su supporto informatico di documento analogico” può essere il file (ad esempio, il documento .pdf, .jpg o .tiff) che risulta dalla scansione del documento analogico da cui è tratto, rispetto al quale appare identico, come forma e come contenuto. La “copia informatica di documento informatico” identifica un file che ha il medesimo contenuto dell’originale, ma un diverso formato: ad esempio, il documento .pdf che risulta dalla conversione di un file .doc. o .txt. Infine, il “duplicato informatico” identifica un file del tutto identico all’originale: ad esempio, la copia .doc di un file .doc

Le nuove definizioni sono dettate all’art. 1 e dovrebbero guidare l’interprete all’esatto inquadramento dell’efficacia probatoria, prevista dagli artt. 22 e ss. Fatto salvo il caso in cui siano accompagnati da un’attestazione di conformità, in questi articoli si dispone che copie e duplicati se prodotti conformemente alle regole tecniche e se non disconosciuti, hanno comunque efficacia probatoria. Benché questi articoli rimandino sostanzialmente alle regole tecniche di futura emanazione, tuttavia introducono già un regime probatorio diverso rispetto al passato e conferiscono comunque a copie e duplicati un valore giuridico non trascurabile. Si ricorda, peraltro, che con il recente d.p.c.m. 2 marzo 2011, si è ribadito che la conservazione digitale per fini tributari resta disciplinata dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2004.

CONCLUSIONI

Le valutazioni sul nuovo CAD sono complesse e articolate e richiederebbero più ampie riflessioni. Certo è che la materia del documento informatico, delle firme, della conservazione digitale, ormai avrebbe bisogno di stabilità e di consolidamento, anche normativo, per consentire un definitivo sviluppo del settore.

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