L'ESPERTO RISPONDE

Il ruolo della scheda di trasporto

Domanda: È vero che non è più necessario avere a bordo mezzo la Scheda di Trasporto in forma cartacea (come documento a sé stante oppure come documento equivalente/equipollente)? Risponde Daniele Marazzi, Associate Partner, P4I – Partners4Innovation

Pubblicato il 20 Giu 2016

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È vero che non è più necessario avere a bordo mezzo la Scheda di Trasporto in forma cartacea (come documento a sé stante oppure come documento equivalente/equipollente)?

Risponde: Daniele Marazzi, Associate Partner, P4I – Partners4Innovation

Sì, è vero. Con la Legge n.190 del 23 dicembre 2014 ( vai al documento ) è stato soppresso l’Articolo 7 bis del Decreto Legislativo n.286 del 21 novembre 2005 riguardante la redazione e l’obbligo di presenza a bordo dei veicoli adibiti al trasporto di cose in conto terzi una Scheda di Trasporto (o documento equivalente). In sintesi, con l’entrata in vigore della Legge 190/2014 non potrà più essere richiesta l’esibizione della Scheda di Trasporto (né di documenti a questa equipollenti) pur restando in vigore le disposizioni relative ad altri obblighi per cui è necessario avere a bordo mezzo della documentazione cartacea (es. trasporto animali vivi, trasporto merci pericolose, trasporto rifiuti, trasporto carburanti etc.). Si sottolinea che la Legge n.190 del 23 dicembre 2014 sopprime non solo l’Art. 7 bis del Decreto Legislativo n.286 del 21 novembre 2005 ma anche ogni riferimento alla Scheda di Trasporto che compare all’interno del Decreto stesso.

Va ricordato che ai fini del Codice Civile sussistono altri obblighi/doveri di cui è necessario tenere conto. In particolare, gli Articoli 1683 e 1684 Sezione III “Del trasporto di cose”, forniscono indicazioni precise. L’Art. 1683 sottolinea l’obbligo per il mittente di fornire al vettore “il nome del destinatario e il luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità e il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto”: vale la pena di notare che non compaia alcun riferimento alla necessità di una “forma scritta” con riferimento a queste indicazioni, che possono quindi essere indicate anche in modalità elettronica (per esempio, con un sms o una email). L’Art. 1684, per contro, ricorda come tanto il vettore quanto il mittente abbiano facoltà di richiedere – imponendo alla controparte di assolvere a detta richiesta – rispettivamente il rilascio di una “lettera di vettura sottoscritta dal mittente” e “un duplicato della lettera di vettura sottoscritta dal vettore oppure una ricevuta di carico”. Si ricorda che non vi è obbligo per il conducente di avere “fisicamente” il contratto di trasporto a bordo mezzo: nel caso non fosse presente, è tuttavia necessario essere in possesso di una dichiarazione del committente – senza requisiti di forma e natura – riportante che “il contratto è stato stipulato in forma scritta”. In assenza sia del contratto sia di questa dichiarazione a bordo mezzo sia di istruzioni in forma scritta per il vettore, il committente sarà responsabile “in automatico” per eventuali violazioni del Codice della Strada – in particolare, degli Articoli 142 e 174 – da parte del conducente. La possibilità di esibire senza vincoli di forma la dichiarazione che rimanda all’esistenza di un contratto stipulato in forma scritta apre a interessanti applicazioni delle soluzioni digitali di tipo Mobile Biz-App, che sfruttino le potenzialità dei mobile device in uso da parte degli autisti.

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