La reingegnerizzazione è la “ridefinizione di un processo, della sua struttura, delle sue funzioni e delle sue operazioni”. Così si esprime il vocabolario Treccani, parlando del reverse engineering. Parola difficile da scrivere e da pronunciare, di quelle che i vecchi professori di liceo classico sconsigliavano di utilizzare nei temi. Parola che, oggi, è entrata nel linguaggio della consulenza aziendale, sovente ingentilita nell’inglesismo Business Process Reengineering.
Perché si parla di Business Process Reengineering dei processi dichiarativi
Di reingegnerizzazione parla, ormai da molti mesi, anche l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per definire l’adeguamento dei processi dichiarativi di importazione ed esportazione ai dettami unionali stabiliti nell’EUCDM (European Union Customs Data Model).
Nessuna novità rivoluzionaria, quindi, solo la necessità di adottare protocolli e processi scritti dall’Unione europea, modificando quelli in essere in Italia.
Il 2025 si avvicina, l’applicazione definitiva del Codice doganale unionale, con istituti fino ad oggi dormienti come sdoganamento centralizzato europeo e iscrizione nei registri del dichiarante (quest’ultimo sonnolento solo in Italia, ma vitale nel resto d’Europa), divenuti realtà quotidiana, impone l’applicazione di processi comuni a tutte le autorità doganali; l’utilizzo di una piattaforma comune di scambio di dati e informazioni; un colloquio costante tra amministrazioni che parlano lingue diverse.
L’IT, in un contesto di questo tipo, diventa l’attore protagonista di un film tanto atteso da tutti gli operatori economici unionali e dallo stesso legislatore, Il ruolo del digitale
Leggiamo il Codice doganale: “L’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione di cui alla decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio”, è un elemento essenziale per assicurare la facilitazione del commercio e l’efficacia dei controlli doganali, riducendo in tal modo i costi per le imprese e i rischi per la società.
Il Codice stabilisce il quadro giuridico nel quale attuare tale decisione, in particolare il principio giuridico secondo il quale tutte le operazioni doganali e commerciali devono essere effettuate per via elettronica e i sistemi TIC per le operazioni doganali devono offrire agli operatori economici le stesse possibilità in ciascuno Stato membro”.
Quando ci si può avvalere della semplificazione
Abbiamo cominciato con il processo di importazione.
Parto complesso, avviato lo scorso 9 giugno con l’introduzione dei tracciati H1 e concluso a fine novembre con la disponibilità nel PUDM, il portale dell’Agenzia ADM, dei tre prospetti (riassuntivo della dichiarazione, ai fini contabili e di svincolo), da conservare per giustificare la regolarità dell’operazione nelle ipotesi di controllo a posteriori.
Da ricordare il pensiero dell’Agenzia delle Entrate (risposta a interpello 5 agosto 2022, n. 417): se la dogana mette a disposizione degli operatori un prospetto contabile “ufficiale” (perché deriva direttamente dai dati del sistema doganale), non è possibile utilizzare nessun altro documento per giustificare la detrazione dell’Iva versata in dogana. Anche perché non è possibile valutare l’idoneità e l’affidabilità del “documento di cortesia” emesso dagli spedizionieri.
Consentito, al contrario, avvalersi della semplificazione, per la registrazione nel registro Iva acquisti, di un documento riepilogativo delle dichiarazioni doganali di importo inferiore a 300 euro, effettuate nel medesimo mese, laddove sia possibile collegare tale documento ai dati indicati nei prospetti delle singole dichiarazioni doganali.
La normativa di riferimento
Dopo il processo di importazione, è ora il turno di quelli di esportazione e transito.
Nel mese di agosto 2022, l’Agenzia ADM ha svelato la roadmap che porterà all’obbligatorietà dei nuovi tracciati per i regimi di esportazione e transito.
Certo, il precedente così prossimo (e non ancora concluso) dell’importazione non ci porta a rosee speranze di immediata funzionalità, ma cerchiamo di non assumere un atteggiamento eccessivamente disfattista.
Ciò che ci dice l’Agenzia ADM è che in meno di un anno anche esportazione e transito saranno reingegnerizzate, sperando di trarre i dovuti insegnamenti dal balbettante avvio del processo di importazione. Ovvero: per le operazioni di esportazione, il progetto unionale ECS fase 2 è sostituito dal progetto unionale AES fase 1 (tracciato B); per le operazioni di transito unionale/comune/TIR, l’attuale fase funzionale 4 del progetto NCTS è sostituita dalla nuova fase funzionale 5 (tracciato D).
Business Process Reengineering, il futuro delle esportazioni “a groupage”
Parlando di esportazione, il nuovo sistema prevede:
- Nuove funzionalità che consentono, oltre alla presentazione della dichiarazione di esportazione, anche la relativa rettifica e/o annullamento.
- La possibilità di inviare telematicamente la dichiarazione anche prima della presentazione delle merci all’ufficio di esportazione.
- Lo sdoganamento centralizzato.
Le applicazioni reingegnerizzate, al contrario, non ammettono più le operazioni di esportazione “a groupage” e l’invio di dichiarazioni di esportazione abbinate al transito.
Per quanto concerne le dichiarazioni di transito unionale/comune/TIR, la fase 5 NCTS prevede nuove funzionalità per lo speditore/speditore autorizzato che consentono, oltre alla presentazione della dichiarazione di transito, anche la relativa rettifica e/o annullamento.
Sempre per lo speditore è, inoltre, possibile inviare telematicamente la dichiarazione anche prima della presentazione delle merci all’ufficio di partenza.
Quali scadenze tenere a mente
Da quando? Entro il prossimo 28 febbraio gli operatori potranno effettuare, in ambiente di addestramento, i test di connessione e di conformità ai nuovi servizi “Export” e “Transito”; dal 1° marzo al 7 maggio 2023 gli operatori potranno aderire, in ambiente reale, alle nuove fasi funzionali dei servizi export e transito; dall’8 maggio 2023 i nuovi tracciati saranno obbligatori per tutti.
Questi termini sono stati prorogati alla fine del 2022, quelli originari concedevano due mesi in meno agli operatori per adeguarsi ai nuovi tracciati. La ragione della proroga? “In considerazione dell’andamento dei test condotti dagli operatori economici, tenuto conto del numero e dell’esito degli stessi, nonché degli aggiornamenti apportati ai tracciati dei messaggi e dell’adeguamento alle nuove versioni della documentazione unionale, si ritiene opportuno posticipare talune milestones della roadmap di adesione alle fasi funzionali”, questo riporta un documento ufficiale delle dogane.
Di fatto, al momento i test non sono possibili, perché i tracciati allo studio rivelano errori che non consentono l’invio delle dichiarazioni.
Ovviamente, però, sarà possibile testare i nuovi processi di esportazione e transito previa attivazione delle autorizzazioni dlr_dichexport, dlr_dichtransit e dlr_destaut sul portale PUDM.