legislazione

PEC obbligatoria per le procedure di fallimento

Con il decreto Sviluppo bis diventa obbligatorio l’uso della Posta Elettronica Certificata anche nelle procedure fallimentari. L’uso della PEC verrà imposto per regolare le comunicazioni fra liquidatore e creditori. I curatori e i commissari giudiziali dovranno comunicare a tutti i creditori l’indirizzo PEC entro giugno 2013.

Pubblicato il 26 Nov 2012

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Continua la corsa del governo verso l’innovazione e la digitalizzazione dei processi amministrativi del nostro Paese.

Il Ministero dello Sviluppo economico, con il decreto Sviluppo bis Dl 179/2012, articolo 17, ha infatti introdotto l’obbligo di utilizzare la Posta Elettronica Certificata nelle comunicazioni degli atti ai creditori, nella presentazione delle domande di ammissione al passivo nelle procedure concorsuali e nella disciplina della notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento.

Il decreto va a modificare la Legge Fallimentare introducendo il nuovo articolo 31-bis. Qualora la nuova modalità di comunicazione non potesse essere messa in atto, perché il destinatario non ha provveduto a dotarsi di casella di posta PEC, tutte le comunicazioni del curatore saranno eseguite esclusivamente mediante il deposito in cancelleria fallimentare.

La telematizzazione viene poi imposta per regolare il flusso di comunicazioni tra curatore e creditori (nel fallimento), tra commissario giudiziale o liquidatore e creditori (nel concordato preventivo) e tra commissario liquidatore e creditori (nella liquidazione coatta amministrativa).

L’utilizzo della PEC sarà infatti obbligatorio anche nelle notifiche al debitore in ambito del procedimento per la dichiarazione di fallimento, nonché per effettuare a domanda di ammissione al passivo di un credito o di una rivendicazione, che dovrà essere effettuata tramite invio della richiesta all’indirizzo di posta certificata del curatore.

I curatori e i commissari, entro il 30 giugno 2013, dovranno comunicare a tutti i creditori il loro indirizzo PEC invitandoli a loro volta a inviare i relativi indirizzi certificati entro tre mesi con l’avviso che, in caso di mancata indicazione, le comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria.

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