Dal 30 aprile sono entrate in vigore le nuove norme che regolano l’attività dei droni. L’Ente nazionale per l’aviazione civile, Enac, ha infatti varato il nuovo Regolamento sui mezzi aeromobili a pilotaggio remoto (i cosiddetti Apr) che permette ai droni di passare dalla “zona grigia” in cui si trovavano prima a un’area regolamentata. Si tratta di un provvedimento che riguarda circa 3-400 aziende coinvolte nella produzione dei droni.
L’Ente ha stabilito due situazioni differenti per apparecchi sopra e sotto i 25 kg. Sopra questo peso i droni sono considerati prodotti industriali, mentre sotto siamo nell’artigianato. Questo significa che sopra questo peso l’Enac rilascia l’autorizzazione alla produzione in base alla presenza di alcuni requisiti e sotto è sufficiente un’autocertificazione.
Gli Apr possono essere di due tipi. Per scopi ricreativi o professionali. In entrambi i casi il pilota dovrà essere maggiorenne, frequentare un corso di addestramento per ottenere l’attestato di volo civile, assicurare il drone e possedere un certificato medico di tipo aeronautico. Per quanto riguarda l’assicurazione, quelle stipulate fino a oggi non sono valide. Bisognerà farne una nuova costruita a partire dalle nuove norme.
Di notte è vietato volare, mentre l’attività viene distinta in operazioni critiche e non critiche. Le prime riguardano voli su zone affollate piazze o stadi a un raggio massimo di 500 metri e tra i 70 e i 150 metri di altezza. Con le seconde invece si vola su aree disabitate, senza rischio per le persone, a non più di 70 metri d’altezza e 200 metri di raggio.
Il documento varato dall’Enac non è però definitivo. Produttori, associazioni di categoria e operatori, possono inviare i loro commenti. I difetti, infatti, sembrano non mancare. In particolare biogna capire se è sufficiente un corso di volo convenzionale o frequentare lezioni che riguardano il proprio modello di drone. In questo caso sarebbe interesse del produttore affiancare alla vendita del prodotto anche una serie di lezioni ad hoc. E poi mancano molti dettagli sulla sicurezza che dovrebbero essere specificati nelle circolari attuative.
Esiste anche qualche problema relativo alla privacy. Il regolamento prevede che “laddove le operazioni svolte attraverso un Sapr [Sistema aeromobile a pilotaggio remoto] possano comportare un trattamento di dati personali, tale circostanza dovrà essere menzionata nella documentazione sottoposta ai fini del rilascio della pertinente autorizzazione” e che “Il trattamento dei dati personali deve essere effettuato in ogni caso nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni (Codice in materia di protezione dei dati personali), con particolare riguardo all’utilizzo di modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità ai sensi dell’Art. 3 del Codice, nonché delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell’interessato prescritti dal Garante per la protezione dei dati personali”.