Nuovo intervento di Abi sulla situazione del credito. L’Associazione bancaria italiana, in accordo con le Associazioni di rappresentanza delle imprese, ha infatti varato l’aggiornamento delle misure di sospensione e allungamento dei finanziamenti previste dalle precedenti intese. La nuova intesa focalizza il bacino dei potenziali utilizzatori su quelle Pmi che, per quanto economicamente sane, “manifestano un’eccessiva incidenza degli oneri finanziari sul fatturato in conseguenza della diminuzione di quest’ultimo per effetto della crisi economica”, come recita un comunicato.
Tre gli interventi messi in atto
Operazioni di sospensione dei finanziamenti. In questo campo rientrano la sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate di mutuo, e quella per 12 o 6 mesi della quota capitale prevista nei canoni di leasing “immobiliare” e “mobiliare”.
Possono essere ammesse alla sospensione le rate dei mutui e delle operazioni di leasing finanziario delle imprese che non abbiano già usufruito di analogo beneficio concesso ai sensi delle “Nuove misure per il credito alle Pmi” del 28 febbraio 2012. È dunquepossibile sospendere nuovamente finanziamenti già sospesi con l’Avviso comune del 3 agosto 2009 e relativi rinnovi. E’ inoltre possibile sospendere le operazioni di apertura di conto corrente ipotecario con un piano di rimborso rateale. Le operazioni di sospensione sono realizzate allo stesso tasso d’interesse previsto dal contratto originario.
Per quanto riguarda poi le operazioni di allungamento dei finanziamenti: è prevista la possibilità di allungare la durata dei mutui, in misura maggiore rispetto al precedente accordo; di spostare in avanti fino a 270 giorni le scadenze del credito a breve termine per esigenze di cassa con riferimento all’anticipazione di crediti certi ed esigibili; di allungare per un massimo di 120 giorni le scadenze del credito agrario di conduzione.
Possono essere ammessi alla richiesta di allungamento i mutui che non abbiano beneficiato di analoga facilitazione ai sensi dell’Accordo per il credito alle Pmi del 16 febbraio 2011 e dell’accordo “Nuove misure per il credito alle Pmi” del 28 febbraio 2012, mentre possono essere ammessi all’allungamento anche i mutui sospesi al termine del periodo di sospensione. Le operazioni di allungamento dei mutui se accompagnate da un rafforzamento patrimoniale o da processi aggregativi sono effettuate a condizioni contrattuali invariate, negli altri casi comunque l’eventuale variazione del tasso d’interesse originario non potrà essere superiore all’incremento del costo di raccolta della banca rispetto al momento dell’erogazione originaria del finanziamento e si terrà conto della presenza di eventuali garanzie aggiuntive.
Occhio alla ripresa
Più copertura, allungamento dei finanziamenti ma anche un focus sulla ripresa e lo sviluppo delle attività. Anche alla luce delle agevolazioni fiscali previste dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale le banche si impegnano infatti a valutare la concessione di un finanziamento proporzionale all’aumento dei mezzi propri realizzati dall’impresa.
Per consentire alle banche e agli intermediari finanziari aderenti di adeguare le proprie procedure in relazione alle operazioni previste dal nuovo accordo, il periodo di validità dell’accordo del febbraio 2012, “Nuove misure per il credito alle Pmi”, è stato prorogato al 30 settembre 2013.
Con l’iniziativa in corso che riguarda le “Nuove misure per il credito alle Pmi”, secondo i dati aggiornati a maggio 2013, le banche hanno sospeso 95.435 finanziamenti a livello nazionale (che si aggiungono ai 260.000 dell’Avviso comune scaduto il 31 luglio 2011), pari a 29,5 miliardi di debito residuo (in aggiunta ai 70 miliardi dell’Avviso comune) con una liquidità liberata di 4,1 miliardi (oltre ai 15 miliardi di euro con l’Avviso comune).