GUIDE E HOW-TO

Reati di contrabbando e presidi essenziali in ambito di responsabilità 231

I reati di contrabbando sono oggi inseriti nel catalogo dei reati 231. Una novità che ha un impatto diretto sulle imprese coinvolte in attività di import, chiamate ad aggiornare i propri Modelli. Tutto quello che c’è da sapere

Pubblicato il 08 Feb 2022

Jennifer Basso Ricci

Associate Partner, P4I-Partners4Innovation

Anna Marcoli

Legal Consultant, P4I - Partners4Innovation

Reati di contrabbando

Cosa si intende per reati di contrabbando e perché il tema interessa le imprese?

Il nostro ordinamento prevede ben venticinque fattispecie diverse di reati di  contrabbando contenute nel Titolo VII del TULD (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale), ma tra tutte l’art. 292 consente di raggiungere l’essenza del fenomeno criminoso, prevedendo – in via residuale rispetto alle altre norme – la responsabilità penale in capo a chiunque si sottragga in modo consapevole al pagamento dei diritti di confine dovuti.

Condizione necessaria per la rilevanza penale di tali illeciti è che l’ammontare dei diritti deve superare la soglia dei 10.000 Euro; sono invece criminalizzate, a prescindere dall’ammontare dovuto, le ipotesi specifiche di contrabbando sanzionate con la reclusione, tra le quali si annovera – ad esempio – il contrabbando di tabacchi lavorati esteri e l’associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Dal 2020, in virtù del nuovo art. 25-sexiesdecies del d.lgs.231/2001, gli illeciti doganali hanno iniziato ad assumere anche rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, coinvolgendo in via privilegiata le imprese che svolgono attività di import/export e che sono dunque soggette al pagamento dei relativi dazi doganali (cioè dazi di importazione ed esportazione ai sensi dell’art. 34 TULD).

Radici e attualità del diritto doganale

Parlando di “dazi” non possiamo che ricordare una divertente scena di “Non ci resta che piangere” (1984), film di Roberto Benigni e di Massimo Troisi ambientato nel Rinascimento. In effetti, però, i dazi doganali nascono ancor prima e rappresentano la più antica forma di imposizione fiscale. Inizialmente riscossi nei termini di diritti di transito e pedaggio standard, si trasformano poi in imposte differenziate, calibrate sulla quantità e qualità dei prodotti trasportati così da accrescere il gettito dell’imposta, distribuendone il peso sui contribuenti in maniera più equa.

Dal passato al presente, la complessità delle catene produttive e la segmentazione dei processi a livello globale (spesso tra imprese correlate tra loro o secondo lo schema della supply value chain) rendono ancor oggi essenziale una corretta gestione della fase doganale e del pagamento dei relativi oneri; e il sempre maggiore ricorso a regimi tariffari speciali definiti da accordi internazionali (cd. regimi preferenziali) rende la materia particolarmente articolata.

In questa sede, ci limiteremo a considerare le meccaniche principali del diritto doganale nella prospettiva di una compliance rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001.

Le logiche basilari del diritto doganale europeo

È bene premettere che, a seguito dello smantellamento delle barriere doganali nazionali all’interno dell’Unione Europea e della creazione del mercato unico, il sistema doganale – operante a livello di Unione Europea – non prevede dazi all’esportazione, e ciò principalmente per non pesare economicamente sul prezzo delle produzioni dei Paesi Europei e favorire così la competitività delle imprese europee nei mercati terzi. L’analisi del rischio 231 sarà quindi focalizzata sull’attività di importazione da Paesi extra UE.

Fulcro degli adempimenti doganali è la dichiarazione doganale, con cui l’impresa importatrice o un suo rappresentante presenta la merce in dogana dichiarando la volontà di vincolare le merci ad un determinato regime doganale, a seconda della destinazione del bene.

Non ci si soffermerà in questa sede sull’analisi – pur significativa – dei vari regimi doganali, ma è bene ricordare che le merci provenienti da Paesi Terzi destinate al mercato dell’Unione, sia per la commercializzazione che per l’uso/consumo privato, devono essere vincolate al regime di immissione in libera pratica” e proprio questo vincolo, apposto con la presentazione della dichiarazione doganale, determina il sorgere dell’obbligo di pagamento di dazi.

Circa la quantificazione del diritto dovuto, questo dipenderà dalle caratteristiche della merce importata e, segnatamente:

  1. dall’origine;
  2. dalla classificazione;
  3. dal valore.

Tali caratteristiche sono indicate dal dichiarante (importatore o rappresentante) nella dichiarazione doganale (presentata telematicamente) che, con l’accettazione e registrazione da parte dell’Autorità Doganale, assume valore di “bolletta doganale” e, pertanto, di atto pubblico.

Alla luce di quanto detto, la condotta di contrabbando può dunque configurarsi:

  • come radicale sottrazione di beni al vincolo doganale, tramite l’omessa presentazione di beni in dogana e la mancata presentazione della dichiarazione doganale (si tratta del caso dell’occultamento di merci nell’attraversamento dei confini doganali, o contrabbando c.d. extra-ispettivo);
  • nell’ipotesi in cui si redigano in modo consapevole dichiarazioni contenenti dati non rispondenti al vero, attinenti all’origine, alla classificazione o al valore, inducendo così in errore l’Autorità Doganale nel processo di liquidazione del dazio (contrabbando c.d. intra-ispettivo).

Quest’ultimo caso, molto più frequente ed insidioso, può verificarsi, ad esempio, qualora un’impresa dichiari che la merce importata abbia una determinata origine applicando in maniera scorretta le normative che disciplinano la determinazione dell’origine della merce ai fini doganali. Ciò allo scopo di fruire di accordi internazionali stipulati dall’Unione Europea con Paesi o gruppi di Paesi Terzi, che prevedono la concessione reciproca di trattamenti tariffari favorevoli (come la riduzione o l’esenzione daziaria) rispetto alla tariffa ordinaria, applicabili esclusivamente ai beni che abbiano origine nelle aree geografiche coinvolte.

Applicare in maniera scorretta o non applicare le discipline convenzionali, affermando un’origine preferenziale in realtà non sussistente in base alle specifiche regole vigenti, rappresenta una delle modalità prescelte per sottrarsi al pagamento dei diritti di confine effettivamente dovuti, anche se talvolta tali regole debbono essere rintracciate all’interno dei protocolli allegati agli accordi internazionali.

E ancor di più, una gestione dei processi doganali non in linea con le normative applicabili può sottendere un interesse o vantaggio rilevante ai sensi del d.lgs. 231/2001, posto che l’ente – adottando le condotte illecite sanzionate dal D.P.R. 43/1973 (TULD) – può facilmente ottenere un significativo risparmio di spesa a danno del sistema daziario dell’UE, soprattutto laddove la Società operi frequenti importazioni.

I presidi essenziali per esimersi dalla responsabilità 231

Come fronteggiare il rischio di contestazioni in materia di contrabbando, nella prospettiva della compliance 231?

Com’è noto, il sistema di compliance 231 verte sull’adozione ed efficace attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ( o Modello 231) rappresentativo dei presidi di prevenzione e di controllo adottati dalla società al fine di mitigare il rischio di commissione di illeciti rilevanti ai sensi del Decreto 231. E’ dunque fondamentale che le società ad intensa attività doganale adeguino il proprio Modello 231 conformandolo anche al rischio-contrabbando, includendovi principi di comportamento e presidi attinenti al processo doganale. Si tratta di punti di controllo inoltre essenziali per le verifiche dell’Organismo di Vigilanza, che – com’è noto – ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei Modelli 231.

Qui di seguito si intende fornire qualche consiglio pratico, che ogni realtà imprenditoriale potrà approfondire e sviluppare tenendo conto delle specificità operative di ciascuna azienda.

  1. Prevedere un’adeguata formazione per il personale interessato dal processo doganale

È fondamentale sensibilizzare il personale in materia doganale con attività informativa e formativa mirata alla corretta gestione dell’intero processo doganale (dalla fase di gestione della logistica a quella amministrativa);

2. Attribuire compiti e responsabilità in materia doganale

Di particolare utilità può risultare l’individuazione di un soggetto – adeguatamente formato – incaricato del ruolo di responsabile doganale, il quale coordini le verifiche ed i controlli interni, che richiedono spesso il coinvolgimento trasversale di diverse aree aziendali (amministrazione; acquisti; magazzino, ecc.). Tale soggetto può rappresentare un punto di riferimento significativo per supportare le verifiche dell’Organismo di Vigilanza in materia doganale.

3. Acquisire la certificazione AEO

L’acquisizione, da parte dell’impresa, dello status di operatore economico autorizzato (authorized economic operatorAEO), conferito dall’Autorità Doganale, rappresenta un elemento di supporto a riprova dell’affidabilità dell’organizzazione in materia doganale, anche in considerazione dei requisiti esperienziali/formativi specifici richiesti per ottenere la citata autorizzazione.

4. Definire contrattualmente le obbligazioni in capo al fornitore o allo spedizioniere, per la gestione delle pratiche doganali

La gestione degli adempimenti doganali è spesso esternalizzata a spedizionieri professionali, i quali possono presentare le dichiarazioni doganali come rappresentanti diretti o indiretti del soggetto importatore/esportatore.

In caso di rappresentanza indiretta, lo spedizioniere agisce in nome proprio: è dunque il primo soggetto obbligato a livello doganale, in quanto vero e proprio “dichiarante”. Tuttavia, anche nel caso di rappresentanza indiretta, l’importatore nel cui interesse è svolta la dichiarazione è debitore dell’obbligazione daziaria (in solido con l’agente doganale), non potendo esimersi dalle sue responsabilità adducendo – ad esempio – eventuali errori dello spedizioniere (Cfr. Corte di Giustizia UE 11.02.2011, C-78/10, Berel e a. in Racc. 2011, 717).

5. Avvalersi di spedizionieri doganali autorizzati ed affidabili, correttamente censiti in un’anagrafica aggiornata, formalizzare adeguatamente il rapporto anche con ‘clausole di salvaguardia’ 231, contenenti l’impegno a rispettare i principi etici della società, rappresentano dunque una garanzia significativa ma non esimente.

6. Vigilare costantemente sugli elementi essenziali delle dichiarazioni doganali

Risulta fondamentale, anche qualora ci si avvalga di spedizionieri accuratamente selezionati, vigilare con attenzione sui contenuti delle dichiarazioni doganali, approfondendo gli aspetti più incerti e ricorrenti con consulenti esterni specializzati in materia doganale (es. classificazione delle merci, determinazione del valore in caso di royalties correlate al bene, applicabilità di regimi particolari come – ad esempio – quello dei beni dual use, determinazione delle regole di origine applicabili, ecc.).

Utile, a riguardo, può essere un’attività di censimento delle prassi di importazione della società per definire a monte, in relazione ai flussi più ricorrenti, i codici classificatori applicabili, gli eventuali regimi preferenziali di riferimento e la documentazione da reperire e conservare a supporto dell’operazione.

Nel caso di importazioni da Paesi che fruiscono di regimi preferenziali, è necessaria l’acquisizione e la verifica dei documenti attestanti l’origine preferenziale della merce importata.

7. Conservare tutta la documentazione sottesa ad ogni operazione doganale, a riprova della corretta gestione del processo

Infine, è evidente che solo un’archiviazione puntuale ed ordinata di tutta la documentazione correlata a ciascuna operazione doganale può permettere alle imprese di garantirsi la prova della corretta e coerente gestione del processo doganale, rendendo peraltro agevole la consultazione in caso di verifiche dell’Agenzia delle Dogane o di audit dell’Organismo di Vigilanza.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Articoli correlati

Articolo 1 di 4