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La firma su tablet è legalmente valida?

Considerata una firma elettronica avanzata, dal punto dell’efficacia probatoria è equiparata a una scrittura privata, che mantiene il valore legale della firma con “carta e penna”, per cui in caso di contenzioso spetta al giudice valutarne la veridicità. Tuttavia, rispetto a quella su carta, consente di digitalizzare il documento firmato

Pubblicato il 15 Mar 2022

Caterina Epifanio

Legal Consultant di P4I-Partners4Innovation

Anna Italiano

Partner di P4I-Partners4Innovation

tablet-firma

Tablet, tavolette, smartphone. Tanto in ambito lavorativo, quanto in contesti di vita quotidiana sono sempre più diffusi dispositivi “mobile” che aumentano la produttività delle persone, soprattutto quelle in movimento. Ma si possono usare per siglare un documento? La firma su tablet è valida legalmente?

Per capire i contorni della questione è opportuno fare un passo indietro e identificare quelle che sono le attuali tipologie di firme elettroniche riconosciute nel panorama giuridico nazionale:

  • Firma elettronica semplice
  • Firma elettronica avanzata
  • Firma elettronica qualificata, alla quale afferisce la firma digitale
  • Firma con SPID

Le 4 tipologie di firme elettroniche nel contesto normativo italiano

Premesso che la differenza fondamentale tra le diverse tipologie di firma sopraelencate risiede nella certezza fornita circa l’identità del firmatario, la forma di sottoscrizione elettronica più debole è la firma elettronica semplice. Si tratta di una forma di sottoscrizione poco robusta, che non prevede l’identificazione certa del firmatario, né garantisce l’integrità, l’immodificabilità e l’autenticità dei documenti nei quali è apposta. Essa viene realizzata mediante connessione di dati in forma elettronica ad altri dati elettronici, consentendo di ricondurre (ma non in maniera univoca) ad un determinato soggetto atti e/o fatti giuridicamente rilevanti. Ne costituiscono esempi il meccanismo di c.d. “point&click” per perfezionare la conclusione di un contratto e-commerce o l’apposizione di  flag per confermare la presa visione di un’informativa privacy o per esprimere un consenso.

La firma elettronica avanzata, invece, è una tipologia di firma elettronica più robusta, costituita da un insieme di dati elettronici connessi a un documento informatico, garantendo l’identificazione del firmatario del documento e la connessione univoca della firma al firmatario e della stessa al documento sottoscritto. Il firmatario che utilizza la firma elettronica avanzata detiene il controllo esclusivo dello strumento di firma. Inoltre, la corretta apposizione della firma elettronica avanzata al documento consente di verificare che lo stesso non abbia subito modifiche a seguito della sottoscrizione.

La presenza di tutte le caratteristiche sopra evidenziate e degli altri requisiti prescritti dalla normativa è fondamentale ai fini della qualificazione della firma elettronica come “avanzata”.  La carenza o l’incompletezza di tali caratteristiche e/o requisiti determina la degradazione della firma elettronica avanzata a firma elettronica semplice.

Esempi di firma elettronica avanzata sono la OTP (one time password), la firma biometrica e la firma grafometrica.

La firma elettronica qualificata è una firma elettronica avanzata basata su certificato qualificato e creata mediante dispositivo sicuro di firma (ad esempio token o smart card), sebbene esistano anche delle soluzioni di firma elettronica qualificata “remota” (accessibile via rete). Al genus della firma elettronica qualificata appartiene la firma digitale, che è un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche asimmetriche, una pubblica e una privata, correlate tra loro.

Infine, quarta e ultima tipologia di firma elettronica disciplinata nell’ordinamento giuridico nazionale è la firma con SPID, che si basa sull’identità digitale del soggetto che la appone. Introdotta dall’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) nel marzo 2020 con le “Regole tecniche per la sottoscrizione elettronica dei documenti ai sensi dell’art. 20 del CAD”, la firma con SPID è idonea a garantire la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità del documento, così come anche la sua riconducibilità manifesta ed inequivoca all’autore; tuttavia, si tratta di un sistema di sottoscrizione ancora poco sperimentato nel concreto.

Il valore giuridico e probatorio delle firme elettroniche

A ciascuna tipologia di firma elettronica corrispondono specifici effetti giuridici, che dipendono dell’idoneità della firma a soddisfare il requisito della forma scritta nei documenti in cui è apposta e, quindi, del suo valore probatorio.

Con riferimento alla firma elettronica semplice, il suo valore giuridico e probatorio è liberamente valutabile dal giudice in un ipotetico giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità ed immodificabilità del sistema di sottoscrizione nel concreto implementato.

Di contro, i documenti sottoscritti con firma elettronica avanzata e/o qualificata soddisfano il requisito della forma scritta e fanno piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni ivi contenute. Per la firma qualificata, inoltre, sussiste una presunzione di riconducibilità dello strumento di firma al sottoscrittore, salvo che questi non sia in grado di fornire prova contraria. Sul piano dell’onere della prova, tuttavia, esiste una distinzione tra la firma elettronica avanzata e quella qualificata. Mentre nel caso della firma elettronica avanzata è onere della parte che intende avvalersi degli effetti giuridici della firma il dover dimostrare la conformità della stessa ai requisiti di legge (potendo, dunque, l’ipotetico sottoscrittore disconoscere la firma che a lui si riferisce), nel caso della firma qualificata, invece, è il firmatario a dover dimostrare che la firma controversa non sia stata da lui generata.

Infine, quanto agli effetti giuridici della firma con SPID, anche in questo caso i documenti sottoscritti attraverso tale modalità rispettano il requisito della forma scritta e presentano il medesimo valore probatorio dei documenti sottoscritti con firma elettronica avanzata e qualificata (piena prova fino a querela di falso).

Da quanto sopra deriva che la scelta della firma elettronica da utilizzare dipenderà di volta in volta dalle esigenze probatorie e di robustezza dei documenti da sottoporre a firma.

Quanto è “valida” la firma su tablet? Applicazioni e limiti di utilizzo

Per rispondere alla domanda iniziale, relativa al valore attribuibile alla firma su tablet (firma grafometrica), essa è giuridicamente qualificabile come una firma elettronica avanzata, rispetto alla cui efficacia giuridica e probatoria valgono tutte le considerazioni fin qui esposte. Questo significa che si potrà, ad esempio,  utilizzare validatamente il tablet per la sottoscrizione dei documenti per i quali sia richiesta la forma scritta dalla legge ai fini della validità dell’atto, con gli stessi effetti di una firma autografa.

Esistono però alcune ipotesi previste dalla legge nelle quali non è possibile utilizzare il sistema di sottoscrizione con firma elettronica avanzata e, di conseguenza, in quegli stessi casi non potrà farsi ricorso neppure alla sottoscrizione con firma grafometrica. Vediamo quali sono queste ipotesi.

Anzitutto, l’art. 21 comma 2-bis del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) stabilisce che, a pena di nullità, debbano essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o con firma digitale (dunque non anche con firma elettronica avanzata) gli atti per i quali l’art. 1350 c.c. richiede la forma scritta (per esempio, i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili).

Il DPCM 22 febbraio 2013, invece, prevede che la firma elettronica avanzata possa essere utilizzata limitatamente ai rapporti giuridici intercorrenti tra il sottoscrittore ed il soggetto che eroga la soluzione di firma per motivi istituzionali, societari o commerciali. Quanto detto si traduce, quindi, nell’impossibilità di utilizzare il sistema di firma elettronica avanzata nei rapporti diversi di quelli che intercorrono tra il firmatario e il soggetto proponente (si pensi, a titolo esemplificativo, al contesto bancario, dove non sempre la banca è parte del rapporto contrattuale con il cliente al quale eroga lo strumento di sottoscrizione, per esempio perché propone prodotti o servizi di soggetti terzi, come assicurazioni, carte di pagamento ecc.).

Peraltro, si tratta di limitazioni ormai desuete ed irragionevoli per il presente periodo storico.

Il legislatore del 2013, infatti, probabilmente ha inteso introdurre tali limiti per rafforzare la tutela del sottoscrittore rispetto ad un possibile utilizzo spropositato del sistema di firma elettronica avanzata, anche avuto riguardo allo sviluppo tecnologico che contraddistingueva i tempi ai quali la normativa cui qui ci si riferisce risale. Tuttavia, tale limitazione ha determinato spesso un freno nell’utilizzo del sistema di sottoscrizione con firma elettronica avanzata.

Nell’ottica della semplificazione e della digitalizzazione e dematerializzazione è auspicabile, quindi, un intervento legislativo di revisione della normativa in questione, per consentire una più capillare diffusione della firma elettronica avanzata che, come già sottolineato, in presenza di tutti i requisiti prescritti dalla normativa, offre i medesimi effetti giuridici della firma elettronica qualificata, razionalizzando tuttavia le risorse e le infrastrutture necessarie per la sua implementazione e, quindi, per il suo utilizzo.

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