L’art. 1 co. 243 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017), entrata in vigore l’1 gennaio 2017, ha apportato delle modifiche all’art. 24 bis del decreto legge 83/2012, il quale aveva imposto l’effettuazione di adempimenti ben precisi in capo all’azienda che intendesse procedere allo spostamento dell’attività di call center al di fuori del territorio nazionale.
Who's Who
Gabriele Faggioli
CEO di Digital360, CEO di P4I - Partners4Innovation, Presidente Clusit
In primis, esso ha previsto che la comunicazione relativa alla localizzazione dell’attività di call center fuori dal territorio nazionale in un Paese extra – UE debba essere effettuata nei confronti dei seguenti soggetti:
* Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché Ispettorato Nazionale del Lavoro a decorrere dalla data della sua effettiva operatività (a seguito dell’adozione dei decreti di cui all’art. 5 D. Lgs. 149/2015), indicando i lavoratori coinvolti. In tal caso la relativa comunicazione deve essere effettuata da parte del soggetto che svolge il servizio di call center;
* Ministero dello Sviluppo Economico, indicando le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico ed utilizzate per i servizi delocalizzati;
* Garante per la protezione dei dati personali, indicando le misure adottate per garantire il rispetto della legislazione nazionale, ed in particolare delle disposizioni del Codice Privacy.
In sostanza, l’art. 24 bis, così come riformato dalla legge di bilancio 2017, ha ampliato il novero dei soggetti nei cui confronti effettuare la comunicazione relativa allo spostamento dell’attività di call center, ricomprendendovi anche il Ministero dello Sviluppo Economico.
Per quanto attiene all’ambito di applicazione della disposizione, la legge di bilancio 2017 si è posta in linea con quanto già specificato dal Garante Privacy nel provvedimento n. 444/2013, il quale aveva ampliato il novero dei soggetti tenuti a porre in essere gli adempimenti di cui all’art. 24 bis del decreto legge 83/2012, ovvero tutti i soggetti pubblici o privati che svolgono in qualità di Titolare del trattamento, direttamente o mediante affidamento a terzi, un’attività di call center in Paesi extra – UE, indipendentemente dal numero di dipendenti impiegati.
Da ultimo, deve precisarsi che, ai sensi del co. III del novellato art. 24 bis, l’obbligo di effettuare le comunicazioni suindicate grava altresì in capo all’operatore economico che abbia localizzato l’attività di call center in un Paese extra – UE antecedentemente all’entrata in vigore della legge di bilancio 2017, ovvero prima del 1 gennaio 2017. In caso di omessa o tardiva comunicazione, è stata prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro per ciascun giorno di ritardo.
Gabriele Faggioli, giurista, CEO di P4I – Partners4Innovation, Presidente Clusit e Adjunct professor MIP – Politecnico di Milano