La rivendita del software “usato” o “di seconda mano” è stata definitivamente legittimata dalla Corte di Giustizia europea con una sentenza di quasi sei anni fa (3 luglio 2012), che ha sgombrato ogni dubbio circa la tenuta giuridica delle operazioni di compravendita e ha indicato le condizioni alle quali esse possono avvenire in assoluta legittimità e sicurezza. Quindi oggi è possibile per le aziende smobilizzare e monetizzare gli applicativi informatici inutilizzati. Così come accedere al mercato di seconda mano per acquistare degli applicativi a un prezzo inferiore rispetto a quello di primo acquisto, purché in entrambi i casi lo si faccia nel rispetto delle condizioni indicate dalla Corte di Giustizia.
La Corte ha proceduto a una riqualificazione dei contratti di licenza d’uso, stabilendo quanto segue. Quando l’accordo conceda un diritto di utilizzazione del software a tempo indeterminato a fronte del pagamento di un prezzo unitario, quindi fondamentalmente una flat fee, a prescindere dal fatto che il vendor qualifichi l’accordo come una licenza piuttosto che non come una compravendita, e a prescindere dal fatto che in esso siano contenute clausole che sanciscano la nullità di eventuali operazioni di cessione del prodotto o dei diritti nascenti dal contratto, questo andrà qualificato giuridicamente come una vendita. Quindi come un accordo avente ad oggetto il trasferimento sul software di un diritto in tutto e per tutto analogo al diritto di proprietà, con la conseguenza che il licenziatario che sia divenuto legittimo proprietario del software può disporne come meglio crede. E quindi eventualmente anche procedere alla sua rivendita.
Questo però a patto di rispettare alcune condizioni. Per esempio è rivendibile solo il software acquistato a tempo indeterminato. Inoltre prima di vendere occorre cancellare le copie del software installate sui propri dispositivi. E prima di comprare occorre accertarsi se si sta acquistando da chi ha la piena titolarità dei diritti sul software medesimo. In questo video Anna Italiano, Senior Legal Consultant di Partners4Innovation, spiega nei dettagli queste condizioni, concludendo così: «Spesso ci viene chiesto se il vendor possa opporsi alle operazioni di rivendita o che rapporti esistano tra il contratto di licenza e il contratto di manutenzione eventualmente esistente sulla licenza compravenduta. Questi temi saranno oggetto della prossima video-pillola di P4I».
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