Dal 25 gennaio 2011 sono entrate in vigore le
modifiche introdotte al Codice dell’amministrazione
digitale (di seguito, CAD) dal d. lgs. 30 dicembre 2010, n.
235.
Le modifiche sono molte e fra l’altro riguardano: la
comunicazione tra imprese e amministrazioni
pubbliche, che dovrebbe svolgersi esclusivamente con
mezzi telematici, le controverse nozioni di copie e
duplicati informatici, la nuova figura di
conservatore accreditato, la
valorizzazione del patrimonio informativo delle
pubbliche amministrazioni e l’incentivazione dello
scambio di dati fra queste, le sanzioni per i
certificatori.
Tuttavia, fra le modifiche apportate al CAD la principale è
quella che riguarda l’introduzione di un nuovo tipo di
firma che può essere apposta con mezzi informatici: la
firma elettronica avanzata.
Le firme “informatiche”, per usare un termine neutro,
divengono quattro: la firma elettronica, la firma elettronica
avanzata, la firma elettronica qualificata, la firma
digitale.
La “firma elettronica avanzata” è una firma
elettronica con alcune caratteristiche di sicurezza.
Più precisamente, il nuovo CAD, all’art. 1, comma 1, lett.
q-bis), la definisce come “un insieme di dati in forma
elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico
che consentono l’identificazione del firmatario del
documento e garantiscono la connessione univoca al
firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario
può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai
quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare
se i dati stessi siano stati successivamente modificati”.
Non si richiede né il certificato né il dispositivo sicuro per
la creazione della firma.
In determinati contesti, le cui caratteristiche complessive vanno
attentamente esaminate, può trattarsi per esempio della One Time
Password utilizzata da alcune banche, o della firma biometrica o
della firma autografa apposta su tablet.
La firma elettronica qualificata è definita all’art. 1,
comma 1, lett. r), del Codice dell’amministrazione digitale
modificato, come “ un particolare tipo di firma elettronica
avanzata che sia basata su un certificato qualificato e
realizzata mediante un dispositivo sicuro per la
creazione della firma”.
La nuova definizione di “firma digitale”, tuttavia,
ora basata su quella di firma elettronica avanzata, invece che,
come nel Codice previgente, su quella di firma elettronica
qualificata, risulta incompleta, dal momento che
è priva del riferimento al dispositivo sicuro.
Sarebbe stato invece corretto continuare a basare la definizione
di firma digitale su quella di “firma elettronica
qualificata”. È evidente che si tratta di un
errore che si spera il legislatore correggerà al più
presto, dal momento che altrimenti la firma digitale,
paradossalmente, potrebbe essere senza certificato e realizzata
senza dispositivo sicuro.
A seguito dell’introduzione della firma elettronica
avanzata, cambiano le disposizioni
sull’idoneità ad integrare la forma scritta
e sull’efficacia probatoria dei documenti
informatici.
I documenti informatici con firma elettronica avanzata, firma
elettronica qualificata, firma digitale, hanno la
medesima efficacia probatoria, quella prevista
dall’art. 2702 del codice civile per la scrittura privata.
Come nel Codice previgente, l’utilizzo del dispositivo di
firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia
prova contraria.
Gli atti con firma elettronica qualificata e con firma digitale
possono integrare la forma scritta, anche nei casi previsti
dall’art. 1350 c.c., 1 comma, nn. 1-12.
Per alcuni atti, come per esempio quelli aventi ad oggetto beni
immobili, la firma elettronica avanzata non
basta e sono richieste la firma elettronica qualificata
o la firma digitale.
Invece, potrà utilizzarsi la firma elettronica avanzata, ad
esempio, in ambito bancario per la conclusione di
contratti on-line, o in ambito
sanitario, per l’acquisizione del
consenso.