Normative

L’Agenzia delle Entrate fa il punto su 4 aspetti chiave della fattura digitale

Una circolare specifica che la natura “elettronica” è data non dal formato di creazione, ma da quello con cui il documento viene spedito e ricevuto. Inoltre precisa chi è tenuto a rispettare i requisiti previsti, la possibilità di differire la fattura anche in caso di prestazioni di servizi, e le circostanze in cui si può emettere la fattura semplificata

Pubblicato il 25 Giu 2014

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Con la circolare 18/E del 24 giugno, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti ulteriori sulla fattura elettronica. Per quattro aspetti, in particolare. Primo: la natura di fattura elettronica, invece che cartacea, è data non dal formato di creazione ma da quello in cui viene spedita e ricevuta. Secondo: chiarimenti su come rispettare i requisiti della fattura elettronica. Terzo: si può emettere fattura differita anche in caso di prestazioni di servizi. Quarto: diventa ancora più snella la fattura semplificata.

Conta il formato di invio e ricezione

L’Agenzia chiarisce che è una fattura elettronica anche quella nata come cartacea ma poi trasformata in documento informatico per essere spedita e ricevuta dal destinatario via posta elettronica. Non possono essere invece considerate elettroniche le fatture che, seppur nate in questo formato (poiché create tramite un software di contabilità), sono poi inviate e ricevute in formato cartaceo. C’è una conseguenza, ora chiarita espressamente dall’Agenzia delle Entrate: la fattura può essere elettronica per chi la emette ma poi analogica per chi la riceve. O viceversa. Infatti, il ricevente può anche non accettare la fattura elettronica (se non è una pubblica amministrazione, ovviamente). In questo caso, la stessa fattura è da considerare eletronica per l’emittente e cartacea per chi la riceve. La differenza è importante ai fini della conservazione elettronica. La circolare chiarisce, infine, che, anche nel caso in cui il destinatario non accetti il documento elettronico, l’emittente può comunque adottare la conservazione elettronica.

Rispetto dei requisiti

La circolare chiarisce anche che sono tenuti a garantire il rispetto dei requisiti della fattura elettronica sia il fornitore/prestatore sia il cessionario/committente, anche adottando modalità indipendenti l’uno dall’altro. Si precisa che l’origine di una fattura si considera autentica quando l’identità del fornitore/prestatore o dell’emittente sono certi. L’integrità del contenuto è garantita anche quando varia il formato della fattura (conversione in altri formati, come ad esempio da MS Word a XML), a patto che i dati non siano alterati. Infine, il requisito di leggibilità deve essere garantito per tutto il periodo di archiviazione della fattura attraverso un visualizzatore adeguato e affidabile del formato elettronico. Chi emette fattura può utilizzare i sistemi tecnologici che ritiene più idonei a garantire i requisiti di autenticità e integrità. Chi sceglie di utilizzare un sistema di controllo di gestione deve assicurarsi, però, che non venga conservata soltanto la fattura ma che anche la documentazione che ne garantisce l’autenticità e l’integrità.

Fattura differita e semplificata

E’ possibile emettere fattura differita anche in caso di prestazioni di servizi, e non più solo in presenza di cessione di beni; a una condizione, però: che nel documento siano indicate nel dettaglio le operazioni effettuate e che sia disponibile la relativa documentazione commerciale attestante la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti. Per la fattura semplificata – prevista per importi fino a 100 euro) – è possibile (senza perdere il diritto alla detrazione), riportare gli elementi “tradizionali” (ditta, denominazione, nome, cognome eccetera) o, a seconda dei casi, il codice fiscale, la partita Iva, il numero di identificazione Iva per i soggetti passivi stabiliti in altro Stato Ue. In fase di registrazione, è possibile riportare soltanto il numero di partita Iva o il codice fiscale del cessionario/committente, se questo è l’unico dato indicato. La fattura rettificativa, nella modalità semplificata, può essere emessa a prescindere dall’importo certificato. La fattura semplificata inoltre può sostituire la fattura-ricevuta fiscale.

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