Le schede carburante sono pronte a lasciare il passo agli strumenti elettronici di pagamento.
Questo quanto reso noto dall’agenzia delle entrate con la circolare 42/E del 9 novembre, che definisce disposizioni per rendere operativa la disposizione introdotta all’articolo 7 del Dl 70/11 (decreto sviluppo) per favorire la dematerializzazione dei documenti negli acquisti di carburanti.
L’uso della scheda carburante rimane comunque valido, ma sarà ora possibile l’esonero dall’obbligo di utilizzarla per i soggetti passivi IVA – esercenti attività imprenditoriale, artistica o professionale – che effettuano gli acquisti esclusivamente con carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti agli obblighi di tracciabilità.
Non è però ammesso l’uso contemporaneo delle due modalità. I professionisti dovranno quindi decidere se abbracciare la novità – e quindi pagare sempre con carte di pagamento – o mantenere la tradizionale procedura cartacea.
Non è invece necessaria una destinazione esclusiva della carta, la quale potrà essere utilizzata sia per effettuare acquisti d’altro genere destinati all’uso di impresa sia, nel caso di persona fisica soggetto passivo Iva, per effettuare acquisti destinati alla sfera privata.
L’unica accortezza sta nel separare le singole transazioni di modo che l’acquisto di carburante avvenga mediante una operazione autonomamente individuabile.
La circolare specifica che le carte devono essere state emesse da soggetti residenti nel territorio dello Stato o che in esso hanno una stabile organizzazione, in quanto sottoposti agli obblighi di segnalazione stabiliti dal Dpr 605/73, a cui sfuggono gli emittenti non stabiliti in Italia.