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Il nuovo panorama normativo per la protezione dei dati personali

Gli ultimi mesi sono stati caratterizzati da una serie di interventi normativi che hanno profondamente mutato il panorama normativo in materia di trattamento dati personali. Il legislatore ha infatti ritenuto, in un’ottica di semplificazione, di apportare alcune radicali modifiche al d.lgs 196/03, Codice in materia di protezione dei dati personali, mentre il Garante per la protezione dei dati personali, in alcuni settori specifici, è intervenuto introducendo nuovi provvedimenti di grande impatto e rilevanza

Pubblicato il 07 Mag 2012

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Gli ultimi mesi sono stati caratterizzati da una serie di
interventi normativi che hanno profondamente mutato il panorama
normativo in materia di trattamento dati personali. Il
legislatore ha infatti ritenuto, in un’ottica di
semplificazione, di apportare alcune radicali modifiche al d.lgs
196/03, Codice in materia di protezione dei dati personali mentre
il Garante per la protezione dei dati personali, in alcuni
settori specifici, è intervenuto introducendo nuovi
provvedimenti di grande impatto e rilevanza.

I recenti interventi normativi in materia di sicurezza
informatica che devono essere analizzati per comprendere
l’attuale panorama normativo sono i seguenti:

· Decreto legge n. 70/2011
convertito con legge n° 106/2011;

· Decreto Legge n. 201/2011
(Decreto Salva Italia) convertito con la legge del 22 dicembre
2011, n. 214;

· Decreto Semplificazioni
convertito con la legge n° 30/2012.

Le novità sostanziali introdotte dalle normative di cui sopra
impattanti sul tema della protezione dei dati personali sono le
seguenti:

  1. Ambito di applicazione del Codice per la protezione
    dei dati personali
    (Codice): non sono più
    considerati “dati personali” i dati inerenti le
    persone giuridiche, enti e associazioni (se non in relazione
    alla nozione di “abbonato”). Di fatto, pertanto,
    attualmente il Codice si applica esclusivamente alle persone
    fisiche e, quindi, anche tutta l’impalcatura normativa
    inerente le misure di sicurezza e in particolare quelle
    minime di cui all’Allegato B al Codice oltre ai vari
    provvedimenti fra cui quello sugli amministratori di sistema
    non è più applicabile alle informazioni che non siano
    riferite a persone fisiche. Naturalmente, questo comporta la
    necessità di proteggere le informazioni inerenti le persone
    giuridiche, enti e associazioni su base di autonomia privata
    e in particolare nell’ambito dei rapporti contrattuali
    cliente/fornitore;
  2. Documento programmatico sulla sicurezza:
    con il decreto semplificazioni l’obbligo di redigere
    il documento programmatico sulla sicurezza è stato
    completamente abolito.

  3. Concetto di trattamento per finalità
    amministrative e contabili:
    l’articolo 34
    comma 1ter del .dlgs 196/03 oggi stabilisce quali siano i
    trattamenti che hanno finalità amministrative e contabili
    e per le quali è possibile sfruttare alcune
    semplificazioni (es. non è applicabile il provvedimento
    del Garante sugli amministratori di sistema). In
    particolare, tali sono i trattamenti effettuati per
    finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi
    allo svolgimento delle attività di natura organizzativa,
    amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere
    dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono
    finalità amministrative e contabili le attività
    organizzative interne, quelle funzionali
    all'adempimento di obblighi contrattuali e
    precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in
    tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e
    all'applicazione delle norme in materia fiscale,
    sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e
    sicurezza sul lavoro

E’ importante sottolineare che la Commissione Europea ha
recentemente presentato una proposta per la tutela uniforme in
materia di protezione dei dati personali in ambito europeo
attraverso un Regolamento che, quando approvato, sostituirà la
direttiva 95/46/CE e che, qualora approvato, determinerebbe un
nuovo impatto sul Codice anche se si potrebbe finalmente
arrivare ad avere regole comuni in tutti gli Stati membri.

In questo contesto, per fornire strumenti sempre più concreti di
supporto ai decisori, nasce il Servizio di Advisory Compliance
ICT del Mip che permette di:

• ricevere informative periodiche con indicazione delle
maggiori tematiche e novità in tema Compliance in ambito ICT
(novità legislative, regolamentari, giurisprudenziali) e
relativo commento;
• ricevere informative ad hoc in caso di emanazione di
provvedimenti normativi di impatto rilevante sui Sistemi
Informativi;
• accedere a sessioni di aggiornamento normativo per
illustrare e discutere le principali novità normative (sessioni
di formazione).

Per maggiori informazioni contattare
Compliance@osservatori.net

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