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Software preinstallato? Diritto al rimborso per chi non lo desidera

La Corte di Cassazione è intervenuta sulla tematica della licenza del sistema operativo preinstallato sui pc: «Hardware e software sono due beni distinti e strutturalmente scindibili». Se il cliente lo chiede, dunque, il produttore dell’hardware è tenuto al rimborso del prezzo della licenza non accettata

Pubblicato il 03 Nov 2014

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Gabriele Faggioli - MIP Politecnico di Milano

Con la sentenza n. 19161 dell’11 settembre 2014, la Corte di Cassazione è intervenuta sulla tematica delle licenze software OEM (Original Equipment Manufacturer), ovvero relative al software preinstallato sui personal computer. In particolare, la Corte si è pronunciata in merito alla legittimità della richiesta di un consumatore che chiedeva il rimborso della licenza del sistema operativo Microsoft preinstallato nel personal computer acquistato dalla Hewlett-Packard. In merito all’espressa volontà di non utilizzare il sistema operativo preinstallato, la Corte ha stabilito che “chi acquista un computer sul quale sia stato preinstallato dal produttore un determinato software di funzionamento (sistema operativo) ha il diritto, qualora non intenda accettare le condizioni della licenza d’uso del software propostegli al primo avvio del computer, di trattenere quest’ultimo restituendo il solo software oggetto della licenza non accettata, a fronte del rimborso della parte di prezzo ad esso specificamente riferibile”.

La tesi sostenuta da HP nel corso della vicenda processuale si fondava sulla sussistenza di un collegamento tecnologico nonché negoziale tra hardware e software. A tal proposito la Corte, ha invece sostenuto che “hardware e software sono due beni distinti e strutturalmente scindibili” e che tra contratto di vendita del prodotto unitariamente inteso (hardware e software) e licenza d’uso del sistema operativo Microsoft non sussiste alcun collegamento negoziale ma soltanto politiche commerciali finalizzate alla “diffusione forzosa di software nella grande distribuzione di hardware”.

Nella vendita in bundle di hardware e software si chiede all’utente di stipulare due diversi contratti. L’acquisto del prodotto, secondo la Corte, non implica l’obbligo da parte dell’utente di accettare il software preinstallato: qualora questi non accetti le condizioni della licenza d’uso, ovvero non sottoscriva il contratto, l’effetto si ripercuote solo ed esclusivamente “sul contratto nel cui ambito quella dichiarazione di volontà è stata suscitata: vale a dire la licenza d’uso”.

Ma, chi è tenuto al rimborso? La software house o la casa produttrice di hardware?

La Corte di Cassazione, interpretando quanto espressamente previsto dalla licenza OEM, ha individuato la controparte contrattuale del consumatore nel produttore di hardware, affermando che “tra utente finale e casa di produzione del software contenente il sistema operativo (Microsoft) non intercorre alcun rapporto contrattuale” e che “è il produttore-concessionario HP, e non Microsoft, che l’utente finale che non accetti le condizioni di licenza deve contattare prontamente in vista della restituzione del prodotto o dei prodotti e del rimborso del prezzo in conformità alle disposizioni stabilite dal produttore stesso”.

Si tratta, quindi, di una sentenza particolarmente importante che riconosce il diritto dei consumatori a non accettare, in caso di acquisto di personal computer, il software preinstallato dal produttore.

*Gabriele Faggioli, legale, Adjunct Professor MIP-Politecnico di Milano

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