Normativa

Diritti dei consumatori, ecco la nuova disciplina

Il decreto legislativo n.21 del 21 febbraio 2014 tutela i contratti negoziati fuori dei locali commerciali e protegge in caso di contratti a distanza. Apporta inoltre una modifica alle precedenti direttive sulle clausole abusive e su alcuni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo

Pubblicato il 30 Giu 2014

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Novità sul fronte del diritto dei consumatori. A partire dal 13 giugno 2014, infatti, a tutti i contratti a distanza o conclusi fuori dai locali commerciali si applica la nuova disciplina prevista con il decreto legislativo n. 21 del 21 febbraio 2014 che impatta fortemente, modificandolo e integrandolo, sul cd. Codice del consumo (D.Lgs 206/2005).

Il decreto citato attua nel nostro ordinamento la direttiva europea n.2011/83/UE, con la quale si è inteso unificare e sostituire la direttiva 85/577/CEE sulla tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali e la direttiva 97/7/CE sulla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza. Essa inoltre apporta una modifica alla direttiva 93/13/CE sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori e alla direttiva 99/44/CE su alcuni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo.

Il d.lgs., che si applica a “qualsiasi contratto concluso tra un professionista e un consumatore” compresi “i contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento” ha come scopo primario quello di tutelare il consumatore in tutti quei casi in cui il contratto sia stipulato a distanza o fuori dai locali commerciali: tutti casi in cui il consumatore, quindi, vede aggravata la sua posizione di parte contraente debole nei confronti di un venditore professionista.

Le novità del decreto

La prima grande novità introdotta con la nuova disciplina riguarda un dovere generale di informativa precontrattuale gravante sul professionista che ha l’obbligo di informare il consumatore – prima che quest’ultimo sia sottoposto al vincolo che scaturisce dalla conclusione del contratto – circa le informazioni contenute nell’art. 48 relativo agli “Obblighi d’informazione nei contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali”. Sulla base di tale articolo, il professionista deve sempre informare chiaramente e in maniera comprensibile il consumatore sulle caratteristiche essenziali dei beni e dei servizi che intende commerciare; sull’identità e il luogo in cui il professionista è stabilito; sul prezzo totale dei beni e servizi; sulla garanzia legale di conformità per i beni; sul servizio post vendita e le garanzie commerciali, se applicabili; sulla durata del contratto oppure le condizioni per la sua risoluzione; sulla funzionalità del contenuto digitale; se applicabile, qualunque interoperabilità “pertinente del contenuto digitale con l’hardware e il software” di conoscenza del professionista.

Il successivo art. 49 elenca invece gli obblighi di informazione del professionista specifici per i contratti stipulati a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali. Per queste peculiari categorie contrattuali valgono obblighi di informazione ulteriori a quelli scanditi dall’art. 48, tra i quali certamente il più importante è rappresentato dal dovere di informare sul diritto di recesso esercitabile dal consumatore.

Le nuove disposizioni sul recesso rappresentano, infatti, uno dei punti focali del decreto, il quale dall’art. 52 al 59 disciplina le modalità con le quali al consumatore è consentito recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali entro quattordici giorni, termine esteso rispetto a quanto disposto dalla normativa precedente (che prevedeva 10 giorni come termine per poter effettuare il recesso). Il recesso previsto praticato nel termine di 14 giorni non richiede alcuna giustificazione da parte del consumatore che dovrà limitarsi a manifestare al professionista la sua volontà di recesso e non dovrà sostenere altri costi oltre a quelli indicati dall’art. 56, comma 2 e dall’art. 57.

Cosa comporta il diritto di recesso

La volontà di recedere dovrà essere comunicata prima dello scadere dei quattordici giorni attraverso la compilazione, anche online sul sito web del professionista, di un apposito modulo fornito dal professionista sulla base di un facsimile riportato nell’allegato I, parte B del decreto in commento, oppure mediante una dichiarazione esplicita inviata tramite fax, mail o posta tradizionale. Qualora il professionista non ottemperasse all’obbligo di informazione nei confronti del consumatore circa il suo diritto di recesso alla lett. h) dell’art.49, comma 1, il periodo in cui è consentito recedere verrà prolungato di dodici mesi a partire dalla cessazione del periodo di recesso iniziale.

A seguito dell’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore, il professionista sarà comunque tenuto a rimborsare entro 14 giorni, con lo stesso mezzo di pagamento utilizzato dal consumatore per la transazione originaria, tutti i pagamenti versati dal consumatore il quale, a sua volta, avrà a disposizione quattordici giorni per procedere alla restituzione dei beni.

Il professionista non potrà applicare nessuna trattenuta a quanto versato dal consumatore, a meno che a seguito di una manipolazione dei beni differente da quella utile per determinare la natura, le caratteristiche e il funzionamento degli stessi, si sia verificata una diminuzione del valore dei beni stessi.

Sarà comunque onere del consumatore provare di aver effettuato il recesso in conformità alla normativa e, per tale motivo, in caso di inoltro del recesso mediante strumenti elettronici/telematici, è previsto l’obbligo del professionista di restituire una conferma del recesso “su supporto durevole”.

Vengono, infatti, individuati dei requisiti di forma specifica sia per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali che per i contratti a distanza. Per i primi viene richiesto di fornire sia l’informativa precontrattuale che copia del contratto firmato (o la sua conferma) su supporto cartaceo o, se il consumatore è d’accordo, su altro mezzo durevole.

Per i contratti a distanza viene previsto che il professionista fornisca o metta a disposizione del consumatore l’informativa precontrattuale “in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato in un linguaggio semplice e comprensibile”; il professionista, inoltre, dovrà inviare conferma del contratto concluso su un mezzo durevole, entro un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto a distanza e al più tardi al momento della consegna dei beni oppure prima che l’esecuzione del servizio abbia inizio. Nei casi in cui il contratto a distanza venga concluso per telefono, il professionista dovrà confermare l’offerta al consumatore, il quale resterà vincolato solo dopo aver firmato l’offerta o dopo averla accettata per iscritto anche con documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

Ulteriore forma di tutela del consumatore è data dal divieto per i professionisti di obbligare i consumatori a corrispondere una somma ulteriore come conseguenza dell’utilizzo di alcuni metodi di pagamento tipo carte di credito o bancomat, oppure, in casi espressamente determinati, di applicare ai consumatori tariffe più ingenti di quelle fronteggiate dai professionisti.

Al fine di garantire l’attuazione e il rispetto delle norme oggetto del decreto esaminato sono stati conferiti dei poteri all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che d’ufficio o conseguentemente a istanza di chi, soggetto oppure organizzazione, ne abbia interesse, accerta le eventuali violazioni, impedendone la continuazione ed eliminandone gli effetti.

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