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Decreto attuativo del piano Transizione 5.0: le novità introdotte



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I tempi per il varo sono sempre più vicini. Cosa prevede la bozza e quali sono le modifiche apportate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit)

Pubblicato il 2 lug 2024



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Inizialmente previsto a inizio aprile, il decreto attuativo del Piano Transizione 5.0 sembra finalmente ormai prossimo a vedere la luce. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), infatti, ha completato il lavoro sul testo, che ora è al vaglio della Corte dei Conti e della Commissione Europea.

Il decreto prevede effetti retroattivi, di fatto applicando i principi del Piano Transizione 5.0 ai progetti avviati e completati nell’intervallo di tempo che va dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2025.

I nodi da sbrogliare

Al centro degli interventi del Mimit ci sono tre temi chiave:

  1. Applicazione del principio DNSH (Do No Significant Harm), ovvero del “non arrecare un danno significativo all’ambiente”, che assicura che gli investimenti previsti dal Piano siano realizzati nel rispetto della tutela delle risorse naturali del Paese.
  2. Accesso al Piano da parte delle aziende che rientrano nell’ETS (Emissions Trading System), il sistema europeo di compravendita e scambio di quote di emissione.
  3. Ampliamento della platea di soggetti abilitati a rilasciare le certificazioni che attestano la riduzione dei consumi e delle emissioni.


Cos’è il Piano Transizione 5.0

Il piano di Transizione 5.0 prevede la concessione di agevolazioni, sotto forma di un credito d’imposta, alle aziende che investono in progetti innovativi che comportano una riduzione dei consumi energetici. I destinatari della misura sono tutte le imprese residenti sul territorio italiano e le organizzazioni stabili ubicate all’interno di confini nazionali, indipendentemente dal regime fiscale cui vanno soggette, dalle dimensioni e dal settore in cui operano.

Quali sono i progetti innovativi agevolati

Sono ammessi ai benefici del Piano Transizione 5.0 i progetti innovativi avviati a partire dal 1° gennaio 2024 e completati entro e non oltre il 31 dicembre 2025, che riguardano investimenti in uno o più beni materiali nuovi – strumentali all’esercizio dell’attività d’impresa – come indicato negli allegati A e B alla legge 232/2016. I progetti dovranno condurre a una riduzione complessiva dei consumi energetici dell’impianto produttivo a cui si riferiscono di almeno il 3%, o dei processi specifici interessati dalle innovazioni introdotte di almeno il 5%.

Sono inoltre agevolabili le spese in attività di formazione, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze tecnologiche rilevanti per la transizione digitale ed energetica, e gli investimenti in beni strumentali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo (escluse le biomasse).

Costi ammissibili, le novità del decreto attuativo

I progetti innovativi sono finanziabili entro un limite massimo di costi pari a 50.000 euro l’anno per ciascun soggetto beneficiario. La bozza del decreto specifica che potrà essere attivata una sola pratica alla volta per ciascuna azienda: solo a conclusione di una pratica – per approvazione da parte del GSE, decadenza o rinuncia – se ne potrà avviare una nuova.

DNSH, le esclusioni

Per garantire il rispetto del principio del DNSH, ovvero del non arrecare all’ambiente un danno significativo – come contemplato dall’articolo 17 del Regolamento UE 852/2020 -, il decreto attuativo specifica che non verranno considerati ammissibili ai benefici previsti dal Piano i progetti innovativi destinati ad attività direttamente collegate all’impiego di combustibili fossili; ad attività che generano emissioni di gas effetto serra (GHG) non inferiori ai parametri di riferimento nell’ambito del sistema europeo ETS per lo scambio di quote d’emissione; ad attività legate a inceneritori, impianti di trattamento meccanico biologico e discariche di rifiuti; ad attività in cui i processi produttivi generano alte dosi di sostanze inquinanti e rifiuti speciali pericolosi.

Come si calcola il risparmio energetico di un progetto

Se un progetto di natura innovativa comprende investimenti spalmati su diversi processi, occorre fare riferimento ai consumi totali del sito produttivo. Qualora non fossero disponibili dati per una misurazione puntuale, si dovrà procedere a una stima dei consumi passati, operando un’analisi dei carichi energetici basata su dati verificabili.

Le novità sul fronte delle energie rinnovabili

Il decreto attuativo estende l’elenco delle spese ammissibili agli incentivi. In aggiunta ai sistemi di accumulo e ai pannelli solari, infatti, sono contemplati anche i generatori, i trasformatori e i servizi ausiliari degli impianti, a condizione che i beni acquistati siano connessi alla rete dei gestori dei servizi energetici entro un anno dalla data di completamento del progetto.

Soggetti abilitati alla certificazione

Il decreto attuativo amplia l’elenco dei soggetti titolati a emettere le certificazioni energetiche, che ora comprende non più solo gli EGE (Esperti in Gestione dell’Energia) e le Energy Service Company (ESCO), ma anche gli organismi di valutazione della conformità energetica previsti da alcuni dei più diffusi standard – come ISO 14065 o ISO 17029.

Decreto attuativo: formazione su transizione green e digitale

Il decreto definisce l’elenco delle attività ammesse agli incentivi suddividendolo in due aree – transizione digitale e transizione green.

I progetti dovranno avere durata non inferiore alle 12 ore e contemplare una formazione di almeno 4 ore su materie quali: digitalizzazione dei processi aziendali, cybersecurity, Data Analytics, AI/Machine Learning.
Va altresì garantita una formazione di almeno 4 ore su queste tematiche: sistemi e tecnologie per la gestione energetica efficace, fonti rinnovabili e impiantistica, analisi economico-tecniche per il risparmio e l’efficienza energetica, integrazione nella strategia aziendale di politiche energetiche per la sostenibilità.

Decreto attuativo: comunicazioni e controlli

I controlli per la verifica dei risparmi attesi saranno attivabili dagli organismi preposti già a partire dalla fase di comunicazione ex ante di avvio degli investimenti al GSE, il Gestore dei Servizi Energetici. La comunicazione sarà unica (non dovrà essere quindi ripetuta) per le aziende che intendono accedere al credito d’imposta previsto dal Piano Transizione 5.0 e dal Piano Transizione 4.0.

Al decreto attuativo seguirà poi una circolare operativa, che fornirà indicazioni più precise e dettagliate sull’accesso agli incentivi previsti dal piano Transizione 5.0.

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