La Cassazione si è nuovamente occupata del tema del controllo a distanza dei lavoratori. In particolare, del licenziamento di un dipendente e della sproporzione tra la sanzione irrogata dal datore di lavoro e il comportamento tenuto dal lavoratore. Quest’ultimo, che prestava servizio al bancone di un bar all’interno delle navi traghetto che effettuano la tratta sullo Stretto di Messina, era stato licenziato in quanto, secondo il proprio datore di lavoro, non avrebbe emesso tutti gli scontrini appropriandosi così di parte dell’incasso. Per avvalorare tale tesi il titolare si era rivolto ad un’agenzia investigativa che, attraverso delle riprese, aveva provato l’addebito contestato.
La Corte territoriale aveva però ritenuto illegittima la modalità del controllo operata dalla Società, poiché lo stesso era volto a controllare direttamente l’attività del dipendente e non poteva, pertanto, essere qualificato quale un controllo cosiddetto “difensivo”, intendendosi con ciò i controlli finalizzati non già a verificare l’esatto adempimento delle obbligazioni direttamente scaturenti dal rapporto di lavoro, ma a tutelare il patrimonio aziendale o per impedire la perpetrazione di comportamenti illeciti. Per tale motivo le riprese effettuate dall’agenzia investigativa sono state ritenute inutilizzabili.
A seguito di tale decisione, il datore di lavoro ha fatto ricorso in Cassazione basandosi principalmente sull’assenza di una violazione dell’articolo 4 della Legge n. 300/1970 (c.d. “Statuto dei Lavoratori”) poiché il controllo era stato posto in essere col solo fine di tutelare il proprio patrimonio aziendale e non di controllare l’esatto adempimento delle prestazioni. La Cassazione, in linea con la Corte territoriale, ha anch’essa ritenuto che la modalità e gli strumenti di controllo utilizzati dalla società datrice, cioè il monitoraggio a mezzo telecamera del comportamento dei lavoratori, sono da considerarsi finalizzati alla «verifica dell’attività lavorativa, piuttosto che alla salvaguardia del patrimonio aziendale» (Sentenza n. 13019/2017 depositata il 24 maggio 2017). Finalizzazione, questa, che impone il rispetto delle prescrizioni di legge relative al controllo a distanza, «in difetto del quale– sottolinea ancora la Cassazione – deve escludersi l’utilizzabilità a fini probatori degli elementi illegittimamente acquisiti».
Nonostante tale decisione, la Cassazione ha suggerito una possibile soluzione che avrebbe permesso al datore di lavoro di verificare l’illecito evitando un monitoraggio costante dell’attività lavorativa. In particolare, al posto delle telecamere il titolare sarebbe potuto ricorrere a dei controlli a campione attraverso la simulazione di acquisto da parte del personale investigativo che, presentandosi alla cassa in veste di cliente, avrebbe potuto verificare se al mancato rilascio dello scontrino corrispondesse il trattenimento del relativo prezzo incassato.
*Francesca Piro, legale di P4I-Partners4Innovation