Accise sui carburanti e, più in dettaglio, su gasolio o benzina sono voci di costo tra le più significative per l’industria dei trasporti. A tutt’oggi, infatti, questi due tipi di carburanti utilizzati per l’autotrazione sono i più utilizzati dalle flotte su gomma in ambito pubblico e privato. Tra i due combustibili la differenza più significativa è il prezzo: la benzina, infatti, costa più del gasolio.
Accise sui prodotti energetici nella UE: che cosa sono
In linea generale, l’accisa è una tassa versata allo Stato per la produzione e la vendita di alcuni beni di consumo, tra cui alcolici, sigarette e prodotti energetici. Rispetto ad altre forme di tassazione, si tratta di un’imposta indiretta perché viene corrisposta direttamente al consumatore. A differenza di altre forme di tassazione (come ad esempio l’IVA) l’accisa:
- non incide sul valore del bene prodotto o venduto ma sulla quantità consumata
- viene applicata in base ad aliquote differenti per ogni tipologia di bene
Quali sono i prodotti energetici sottoposti ad accisa
L’accisa sui prodotti energetici è un’imposta che va a incidere sul valore:
- dell’energia elettrica
- del gas metano
- dei biocombustibili
- del petrolio e di tutti i suoi derivati
Di conseguenza, la tassazione grava anche su tutti i carburanti come benzina, gasolio, metano, butano o kerosene.
Rappresentando una quota fissa del prezzo finale di vendita al dettaglio, il valore delle accise sui carburanti è diverso a seconda dell’uso che l’acquirente intende farne: in linea generale è maggiore per il trasporto e minore per il riscaldamento.
Esclusione o riduzione delle accise sui carburanti in zona UE
L’Unione Europea ha stabilito il principio generale che i prodotti energetici utilizzati per le attività produttive in tutti i Paesi membri devono essere soggette a una esclusione o a una riduzione dell’accisa. Ciascun Paese dell’Unione, dunque, ha recepito e adottato in modo diverso il provvedimento: in Italia è prevista l’esclusione o la riduzione delle accise sui carburanti per alcune attività.
Ma attenzione: il beneficio fiscale non è automatico
Per le aziende italiane questo tipo di agevolazione fiscale non è automatica. Le aziende beneficiarie devono esplicitare la richiesta in modalità trimestrale, presentando una dichiarazione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente per il territorio che, una volta effettuate le verifiche di conformità all’accesso, rilascerà un’autorizzazione specifica.
Recupero dell’accisa nel caso del gasolio
Il recupero dell’accisa sul gasolio utilizzato per il trasporto di merci e persone è un’agevolazione che permette di:
- abbattere i costi di gestione dell’autotrasporto
- calcolare il costo finale d’esercizio dell’autotrasporto
- mantenere la competitività
Questo tipo di beneficio si può ottenere per:
- compensazione
- rimborso
Secondo le ultime disposizioni legislative, la misura del beneficio riconoscibile è pari a 214,18 euro ogni mille litri di prodotto consumato in relazione al trimestre.
Accise sui carburanti: modalità di recupero
Specificatamente per il gasolio utilizzato dagli autotrasportatori, una modalità di recupero è quello della compensazione, tramite F24 (con riferimento alla carbon tax).
Il sistema è relativamente semplice. Decorsi 60 giorni dalla presentazione della richiesta di rimborso dell’accisa sul gasolio per l’autotrazione oppure al riconoscimento del credito da parte dell’Agenzia delle Dogane attraverso il rilascio di un’attestazione per il titolare dell’istanza il credito è compensabile con il primo F24 destinato al pagamento di qualsiasi imposta o tributo. In sintesi, l’accisa pagata quando viene acquistato il carburante si trasforma in credito nei confronti dello Stato e quindi viene stornata dall’F24 succitato. Il vantaggio di questa modalità sono i tempi di recupero che risultano relativamente ridotti.
Come presentare la richiesta di rimborso
Sul sito dell’Agenzia delle Dogane, tramite EDI gli utenti abilitati possono compilare ed effettuare l’invio telematico della dichiarazione. In alternativa, la dichiarazione può essere presentata anche in formato cartaceo ma, in questo caso, il contenuto deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da consegnare all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente unitamente alla documentazione stampata.
Quali sono i giustificativi da inserire nella dichiarazione
Per giustificare gli avvenuti consumi energetici, gli esercenti delle attività di trasporto devono comprovare gli acquisti del gasolio per autotrazione mediante le relative fatture, con l’obbligo di indicare la targa del veicolo rifornito nelle fatture elettroniche provenienti da impianti di distribuzione stradale di carburante. In alternativa è ammessa l’apposizione della targa di un documento allegato e richiamato dalla fattura elettronica. Le fatture prive di targa, infatti, saranno contestate in sede di controllo da parte dell’Agenzia delle Dogane che le respingerà come non conformi.
Rimborso sul gasolio per autotrazione 3° trimestre 2021
L’Agenzia delle Dogane tramite una nota del 28.09.2021 n. 357045 specificava come termine ultimo per l’invio delle dichiarazioni utili alla fruizione del beneficio fiscale il 2 novembre 2021, in attuazione dell’art. 24-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 504/95 e del punto 4-bis. Come nelle dichiarazioni precedenti, per la fruizione del rimborso i soggetti interessati dovevano indicare se intendevano utilizzarlo mediante compensazione (codice tributo 6740). In alternativa si poteva scegliere la restituzione in denaro, secondo le modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n.277.
Termini di utilizzo del credito maturato nel precedente trimestre
Relativamente ai crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al secondo trimestre dell’anno 2021 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2022. Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2023.
Accise sui carburanti: chi può chiedere il rimborso
Dell’esenzione beneficiano le aziende che utilizzano: energia elettrica, gasolio, gas, metano, GPL e Olio BTZ. Queste aziende possono anche recuperare le accise eventualmente già pagate, fino a due anni precedenti. Anche le aziende che operano nel settore metallurgico e mineralogico possono accedere all’esenzione del pagamento accise. Più in dettaglio, possono chiedere il rimborso dell’accisa sul gasolio le organizzazioni che si occupano di:
#1 attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:
- persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi
- persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito
- imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’UE per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada
#2 attività di trasporto persone svolta da:
- enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e alle relative leggi regionali di attuazione
- imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285
- imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato decreto legislativo n. 422 del 1997
- imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009
#3 attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico
Chi è escluso dal rimborso
Secondo quanto specificato dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli è escluso dalle agevolazioni fiscali il gasolio impiegato dai veicoli di categoria euro 4 o inferiore oltre ai veicoli di massa massima complessiva inferiore alle 7,5 tonnellate.