In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, le stazioni appaltanti sono tenute a prevedere specifiche clausole dirette all’inserimento di criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, l’inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l’assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne.
Per quanto riguarda la procedura negoziata prevista dall’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, è utilizzabile solo nelle tassative ipotesi, e in ricorrenza dei requisiti previsti. Tuttavia, in relazione agli appalti finanziati con i fondi PNRR e PNC, le stazioni appaltanti vi possono altresì ricorrere nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza, l’applicazione dei termini previsti può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea.
One PA, al fianco della Pubblica Amministrazione, offre questo speciale contenente specifiche e approfondimenti pratici sul tema dell’affidamento degli appalti finanziati con i fondi PNRR e PNC. Ecco gli argomenti trattati:
- guida al Decreto Semplificazioni del Piano nazionale di rilancio 2021
- principali misure applicabili ai soli appalti afferenti PNRR e PNC
- tutte le novità in materia di appalti pubblici previste dal Decreto PNRR-bis
- adempimenti in fase di partecipazione alle gare
- i casi in cui i è possibile avviare una procedura negoziata ex art. 63 del Codice
- codice degli Appalti commentato