Gig Economy

Rider, quale disciplina? Dal caso Foodora alle ultime circolari del Ministero del Lavoro

Continua il dibattito sul salario, le tutele e l’inquadramento dei lavoratori della gig economy. Tra sentenze, circolari e un Contratto collettivo proposto da Assodelivery e Ugl-Rider resta l’incertezza. Intanto arriva l’annuncio di Just East: assumerà tutti i rider dal 2021

Pubblicato il 20 Nov 2020

Tommaso Targa

legale, Partner Trifirò & Partners

rider

Il rapporto di lavoro dei riders (o ciclofattorini) è oggetto di grande attenzione, giuridica e mediatica. In questi anni in cui il loro numero è incrementato notevolmente e vi è chi attribuisce loro una “funzione sociale”, specialmente nei periodi di lockdown.

Tutto è cominciato con le sentenze, di merito e di legittimità, sul caso Foodora (Trib. Torino 07/05/2018, n.778; Corte App. Torino 4/02/2019, n. 26; Cass 24/01/2020, n.1663). Tali sentenze hanno ritenuto applicabile ai riders la disciplina del lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 81/2015: la norma del Jobs Act che, abrogato il lavoro a progetto, ha introdotto un nuovo sistema di qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato. Un sistema che, di fatto, ha riportato indietro la lancetta dell’orologio di una ventina d’anni, ai tempi in cui – prima della legge Biagi, che ha per l’appunto sostituito i co.co.co. con i lavoratori a progetto – la distinzione tra lavoro subordinato e autonomo era rimessa al prudente apprezzamento del giudice.

Sulla scia della pronuncia della Cassazione, è intervenuto il legislatore con il recente d.lgs. 3 settembre 2019 n. 101. Quest’ultimo decreto, da un lato, ha modificato il citato art. 2 del d.lgs. 81/2015, eliminando il riferimento – che questa norma originariamente conteneva – alla eterodeterminazione del tempo e luogo di lavoro, quale elemento prevalente nella valutazione della natura del rapporto. In seguito a questa modifica, non è più dirimente, ai fini della qualificazione del rapporto, come autonomo o subordinato, che la prestazione del lavoratore si svolga all’interno o all’esterno della sede aziendale.

Disposizioni per tutti i lavoratori della gig economy

Il d.lgs. 3 settembre 2019 n. 101 ha poi introdotto disposizioni speciali dirette a disciplinare i lavoratori della gig economy (riders e non solo: tutti coloro che prestano la loro attività utilizzando piattaforme digitali e analoghi strumenti tecnologici). Per questi lavoratori, laddove agli stessi non sia applicabile tout court la disciplina del lavoro subordinato, sono previsti livelli minimi di tutela: forma scritta del contratto; copertura assicurativa obbligatoria e tutela della salute; trattamento retributivo minimo; disciplina antidiscriminatoria e tutela della privacy.

L’aspetto relativo al minimum wage è probabilmente quello più delicato perché la nuova normativa dispone che il corrispettivo dei riders non possa essere determinato a cottimo (ossia in base al numero di consegne), né inferiore a quello previsto per i lavoratori dipendenti che svolgono mansioni equiparabili. D’altro canto, la disposizione di legge prevede la possibilità che sia stipulato un CCNL di categoria dei riders il quale – fermo il divieto di cottimo – stabilisca i minimi retributivi per questa categoria di lavoratori.

Il Contratto collettivo di Assodelivery e Ugl-Rider

E qui è sorto il problema perché, il 15 settembre 2020, Assodelivery – l’associazione che rappresenta numerose imprese del settore – e Ugl -Rider (che però è difficilmente qualificabile come sindacato maggiormente rappresentativo) hanno stipulato il “Contratto collettivo nazionale per la disciplina dell’attività di consegna di beni per conto altrui, svolta da lavoratori autonomi, C.d. Rider”.

Di questo CCNL è stata messa in discussione l’idoneità ad attuare la delega normativa, contenuta nella disciplina dei riders.

Il Ministero del Lavoro, con una nota del 17 settembre 2020, ha rilevato la carenza del requisito della “maggiore rappresentatività comparata” in capo alla Ugl Rider, e ha obiettato altresì che il criterio di determinazione del compenso previsto dal CCNL Assodelivery, pur non rappresentando un cottimo puro, introduce dei meccanismi che gli si avvicinano. Tale posizione è stata confermata dal Ministero con la circolare del 19 Novembre 2019 la quale ha ribadito che la delega normativa alla contrattazione collettiva presuppone una pluralità di agenti sindacali i quali possiedono «il requisito della maggiore rappresentatività comparativa … avuto riguardo alle parti firmatarie del contratto collettivo nazionale del più ampio settore».

L’intervento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Nel frattempo, si è espresso anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare 30 ottobre 2020 n. 7, quest’ultima focalizzata tuttavia non sul tema del corrispettivo, bensì su quello della qualificazione dei riders come lavoratori autonomi o subordinati. Tale circolare, richiamando i principi di diritto affermati dalla Cassazione nella sopra citata sentenza Foodora, ha affermato il diritto dei lavoratori all’applicazione delle tutele previste per il lavoro subordinato (limiti massimi dell’orario di lavoro, pausa e riposi, trattamento minimo retributivo, obblighi contributivi) quando la prestazione viene svolta in regime di (prevalente) personalità, continuità ed etero organizzazione.

Secondo la circolare INL, la personalità della prestazione del rider non sarebbe esclusa se il contratto prevede la possibilità – il che accade di frequente nei format contrattuali – di indicare un “sostituto” in caso di assenza. La continuità dovrebbe essere intesa come un requisito di fatto: deve trattarsi di una prestazione non occasionale bensì reiterata nel tempo, a prescindere da eventuali intervalli di inattività. L’eteroorganizzazione sussiste, invece, quando l’attività del collaboratore è pienamente integrata nell’attività produttiva e/o commerciale del committente e non è incompatibile con l’assenza di un obbligo di esclusiva.

Ancora incertezza sulla disciplina per i rider

La circolare INL ha quindi ritenuto possibile, anche in materia di riders, la prova dell’eterorganizzazione sulla base di una serie di indizi sintomatici da valutare complessivamente e contestualizzare, caso per caso. Non esistono quindi formule astratte da applicare generalmente per qualsiasi rapporto e per qualsiasi committente. E questo passaggio della circolare conferma la centralità dell’accertamento effettuato dagli ispettori, e quindi a maggior ragione dal giudice investito della questione, esaminando le peculiarità della fattispecie concreta.

Esaminando i tipici modelli organizzativi in questo settore, la circolare INL ha ritenuto che la possibilità di rifiutare la chiamata sia un elemento rilevante ma non decisivo, dovendo anche in questo caso essere valutata l’effettività di questa possibilità e le conseguenze dell’esercizio del relativo diritto del rider nell’organizzazione del lavoro.

In questo quadro di oggettiva incertezza, che interessa tutti gli aspetti della nuova disciplina, Just Eat ha preannunciato in questi giorni l’intenzione di assumere tutti i propri riders a partire dal 2021. Sembra una buona soluzione. Bisognerà vedere, però, se tutti i riders accetteranno di essere inquadrati nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato, con le relative (inevitabili) rigidità.

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