Il “mitico” decreto è finalmente arrivato. Il Consiglio di Stato ha dato il via libera al secondo decreto attuativo che prevede la fatturazione elettronica verso le pubbliche amministrazioni.
A questo punto perché le norme diventino effettive e possano essere pubblicate sulla Gazzetta ufficiale manca solo l’approvazione del Consiglio dei Ministri.
Si tratta di un passaggio formale che dovrebbe avvenire in tempi brevi e che darà il via a una serie di obblighi previsti dall’articolo 1, commi da 209 a 214 della Legge 244 del 2007.
Il testo del decreto, già noto nelle sue grandi linee, non presenta particolari sorprese.
Sancisce il divieto per le amministrazioni di accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e di procedere al pagamento, anche parziale, sino all’invio del documento in forma elettronica.
Ai fornitori della PA spetta quindi l’obbligo di gestire il ciclo di fatturazione esclusivamente in modalità elettronica, non solo nelle fasi di emissione e trasmissione ma anche in quella di conservazione.
Le pubbliche amministrazioni che rientrano nel provvedimento
L’articolo 10 del Dl 201/2011 dettaglia con precisione quali sono le pubbliche amministrazioni che rientrano nel provvedimento.
Si tratta di tutti i soggetti, anche autonomi che, secondo l’articolo 1, comma 2 della legge 196/2009, concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale e che sono inseriti nel conto economico consolidato e individuati entro il 30 settembre di ciascun anno nell’elenco Istat.
Del gruppo fanno parte anche le amministrazioni locali.
Le specifiche tecniche
Il formato previsto per la fattura è l’XML compatibile con gli standard comunitari, mentre la trasmissione delle fatture, anche per il tramite di intermediari, avverrà attraverso il sistema di interscambio (SDI) gestito dall’agenzia delle Entrate.
Il documento dovrà contenere, oltre alle informazioni obbligatorie per legge, le indicazioni relative al soggetto trasmittente, con identificativo fiscale, progressivo di invio, numero di trasmissione e codice dell’amministrazione destinataria.
I tempi di attuazione
La tempistica di attuazione non è immediata. Ministeri, agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza e assistenza sociale avranno infatti a disposizione 12 mesi per organizzare le procedure, mentre 24 mesi sono a disposizione per le altre amministrazioni incluse nell’elenco Istat, a eccezione delle amministrazioni locali, per le quali la data di decorrenza sarà determinata con DM dell’Economia, di concerto con il l’Innovazione e d’intesa con la Conferenza Unificata.