In una nota firmata dal direttore generale Paolo Pennesi,
il ministero del Lavoro dà il suo benestare alle buste
paga totalmente elettroniche.
Il ministero ha risposto a un’istanza di interpello del
Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro
“sulla possibilità di assolvimento degli obblighi ex artt.
1 e 3, L. n. 4/1953, da parte di un datore di lavoro privato,
oltre che mediante l’utilizzo della posta elettronica
certificata, anche attraverso sito Web, dotato di un’area
riservata con accesso consentito al proprio personale mediante
password individuale”.
In particolare, il Consiglio nazionale dei commercialisti
chiedeva se “possa ritenersi sufficiente la semplice
collocazione dei prospetti di paga, nell’apposita area
riservata del sito Web, prospetti questi ultimi consultabili e
scaricabili esclusivamente dal lavoratore interessato utilizzando
una password individuale”. Il ministero ha dato parere
favorevole visto che “non ha ravvisato preclusioni
all’assolvimento dell’obbligo per mezzo di inoltro
del prospetto stesso con posta elettronica certificata”.
Tra l’altro nelle Amministrazioni Pubbliche la
trasmissione del cedolino elettronico risulta ampiamente
utilizzata anche per adeguarsi alle disposizioni contenute nel
Codice dell’amministrazione digitale.
“Mutuando la ratio sottesa alla normativa vigente nelle
pubbliche amministrazioni, si è dunque ritenuto corretto
l’assolvimento dell’obbligo in esame da parte
dell’azienda del settore privato anche mediante
l’utilizzo del servizio di posta elettronica certificata,
nel rispetto delle regole in materia di protezione dei dati
personali”.
PEC non necessaria, ma consigliata
Ma oltre alla PEC viene legittimata la consegna del documento
anche mediante posta elettronica non certificata.
“Ciò a condizione che sia garantita al dipendente la
possibilità di entrare nella disponibilità del prospetto e di
poterlo materializzare. È tuttavia opportuno, da parte del
datore di lavoro, adottare anche in questi casi le opportune
iniziative per comprovare l’avvenuto adempimento nei
confronti di ciascun lavoratore.Ciò premesso, si ritiene che
l’assolvimento degli obblighi di cui agli artt. 1 e 3, L.
n. 4/1953 da parte del datore di lavoro privato possa essere
effettuato anche mediante la collocazione dei prospetti di paga
su sito Web dotato di un’area riservata con accesso
consentito al solo lavoratore interessato, mediante
utilizzabilità di una postazione internet dotata di stampante e
l’assegnazione di apposita password o codice segreto
personale”.