Vendere e comprare software usato è legittimo. Così ha stabilito la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con una sentenza di quasi sei anni fa ormai (qui un White Paper con la normativa e i vantaggi per aziende ed enti pubblici). Esiste un mercato dell’usato e probabilmente molte aziende nel panorama italiano sono già a conoscenza di questa possibilità.
Molti più dubbi invece permangono sulla possibilità che il vendor possa contestare le operazioni di compravendita di software o sui rapporti tra il contratto di licenza e gli eventuali contratti di manutenzione da attivarsi sulla licenza compravenduta. In un video Anna Italiano, Senior Legal Consultant di Partners4Innovation, ha approfondito questi due punti della tematica del software usato.
Who's Who
Anna Italiano
Avvocato, Associate Partner di P4I-Partners4Innovation
Perché il vendor non può contestare (e non gli conviene)
Esiste il rischio che il vendor possa contestare una compravendita di software? A questa domanda dovremmo rispondere negativamente, spiega Italiano, per lo meno per ciò di cui siamo a conoscenza. Sul territorio nazionale non esistono delle casistiche di contestazione, o addirittura di controversie giudiziarie, riguardo a operazioni di cessione del software. C’è anche da considerare che le software house non possono opporsi a un principio che è stato sancito da una sentenza della Corte di Giustizia, che è vincolante in tutta l’Unione per tutti i giudici nazionali.
E d’altro canto non avrebbero nemmeno interesse a contestare singole operazioni di cessione del software. Questo perché un’eventuale pronuncia giudiziale che andasse a contestare la legittimità di clausole contenute negli accordi di licenza avrebbe effetto “erga omnes”, cioè varrebbe in relazione a tutti i contratti in essere, esattamente come è avvenuto con la sentenza della Corte di Giustizia di sei anni fa. E ciò potrebbe avere un “effetto domino” potenzialmente molto pericoloso per il vendor.
Manutenzione, i diritti dell’acquirente in seconda mano
Per quanto riguarda invece la manutenzione, sottolinea Italiano, l’acquirente in seconda mano del software ha diritto a tutti i servizi post vendita attivati dal fornitore sul prodotto oggetto di cessione. Quindi potrà acquisire gli aggiornamenti, attivare la manutenzione, alle stesse condizioni in cui potrebbe farlo il primo acquirente, cioè l’acquirente in prima battuta del software.
Inoltre la software house non può opporsi all’attivazione di un contratto di manutenzione su una licenza che è stata oggetto di compravendita. Non può farlo per ragioni che attengono alla materia del diritto antitrust. Il vendor è infatti l’unico fornitore possibile degli aggiornamenti dei servizi di manutenzione sui propri prodotti, e in quanto tale è quindi un monopolista: agisce in una situazione di monopolio sul mercato. Proprio in quanto monopolista è tenuto a contrattare con tutti gli operatori che lo richiedano, e a farlo alle medesime condizioni in quanto, in caso contrario, andrebbe incontro a una situazione illegittima di abuso della posizione di dominanza di cui gode sul mercato.
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